Reversibilità della pensione e assegno divorzile (Cassazione Cas. civ., sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2669).

Reversibilità della pensione e assegno divorzile: il punto della Suprema Corte di Cassazione.

Gli Ermellini statuiscono che “Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza in materia, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa.”

Il Tribunale di Napoli Nord dichiarava il diritto della moglie divorziata e titolare di assegno divorzile a percepire una quota del 13% della pensione di reversibilità dell’ex marito deceduto.

La Corte d’Appello adita dalla donna, riformava la sentenza rigettando la domanda di riconoscimento della quota di reversibilità e dichiarava la irrepetibilità delle somme dalla medesima percepite perché di natura alimentare.

Secondo i Giudici di appello, poiché non era passata in giudicato la sentenza con cui era stato riconosciuto, in altro giudizio, il diritto all’assegno divorzile, spettava a loro stabilire se la donna potesse esser ritenuta autosufficiente dal punto di vista economico, con conseguente esclusione del diritto a percepire una quota di reversibilità della pensione dell’ex marito.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe errato nel richiedere una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno divorzile per riconoscere il diritto alla reversibilità e non avrebbe correttamente applicati i criteri di cui all’art. 5 L. 898/1970, per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Le censure sono fondate.

Gli Ermellini, richiamano una Ordinanza della Corte territoriale di Salerno che poneva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12bis della Legge 898/1970 e dell’art. 5 della Legge 263/2005, nella parte in cui non prevedono che il requisito della titolarità dell’assegno divorzile sussista anche in caso di morte dell’obbligato, intervenuta, in presenza di una sentenza parziale di divorzio sullo status, prima della definitiva determinazione dell’assegno già riconosciuto in sede di provvedimenti provvisori presidenziali. In particolare, è stato osservato che “secondo il quadro delineato dalla legge, finché non è stata emessa una sentenza di divorzio, il coniuge economicamente più debole è tutelato dall’esistenza del rapporto di coniugio, che si protrae durante il periodo di separazione e comporta relativi diritti in tema di riconoscimento della pensione di reversibilità e dell’indennità di fine rapporto. Quando la sentenza viene emessa, la tutela, non più garantita dallo stato di coniugio, viene assicurata dalle norme divorzili, che equiparano coniuge ed ex coniuge ai fini della reversibilità e garantiscono una quota dell’indennità di fine rapporto”.

Con decisione n. 25/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, l. 1.12.1970 n. 898 e 5 l. 28.12.2005 n. 263,

dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli sopraindicati, nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell’indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell’assegno divorzile, in caso di morte dell’obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell’assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori che riconoscano provvidenze economiche all’ex coniuge.

Le Sezioni Unite  20494/2022 hanno affermato che in tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno dell’ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo, non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.

Nel caso concreto, al momento di verificare la sussistenza del diritto della donna alla pensione di reversibilità non vi era alcuna pronuncia che accertasse il diritto della stessa all’assegno divorzile.

Ergo, la Corte di appello non si è attenuta a tali principi e la decisione viene cassata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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