La sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta prescrizione non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quali la revoca della patente

La vicenda

Al ricorrente era stato contestato il reato previsto e punito dall’art. 186 comma 2 lett c) e commi 2 bis e 2 sexies del Codice della Strada, per aver condotto un motoveicolo in stato di ebbrezza (con un tasso alcolemico pari a 2,88 g/l, oltre quasi a 5 volte il limite consentito) e per avere cagionato, in tali condizioni, un sinistro stradale.

A tali fatti aveva fatto seguito una condanna penale, emessa dal Tribunale di Firenze nel 2013, confermata in appello nel 2016 e quindi annullata nel 2017 dalla Corte di Cassazione, la quale aveva contestualmente dichiarato la sopravvenuta prescrizione del reato.

Nell’aprile del 2018, la Prefettura aveva disposto nei confronti del predetto, la revoca della patente, in pretesa “applicazione della sentenza dell’Autorità Giudiziaria”.

Quest’ultimo impugnava pertanto, il  provvedimento prefettizio, dapprima dinanzi al Tar Toscana e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza in commento (n. 4136/2019), ha definito la questione nel merito.

La revoca della patente per guida in stato di ebbrezza

L’art. 186, comma 2 bis, del Codice della Strada dispone che “..Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI”.

In tale evenienza, l’automaticità della revoca della patente è conseguenza di una scelta legislativa escludente, a priori, qualsivoglia discrezionalità amministrativa nei confronti del soggetto che ricade, come l’odierno ricorrente, nelle condizioni stabilite dalla norma.

Correttamente, dunque, l’amministrazione aveva disposto la revoca della patente quale misura automatica scaturente dal verificarsi dell’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool, ai sensi dell’art. 186 C.d.S..

Né a tal fine – continua il Consiglio di Stato (sentenza n. 4136/2019)-, è possibile ritenere che il suddetto automatismo possa venir meno in ragione del fatto che il procedimento penale incardinato nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 bis C.d.S. si sia concluso con sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La decisione

Tale eventualità è contraddetta sia dall’art. 168 ter, comma 2, del Codice penale, il quale, regolamentando la specifica ipotesi in esame, prevede espressamente che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”; sia dall’art. 224, comma terzo, Codice della Strada (richiamato dall’art. 186 comma 2 bis) ai sensi del quale “La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili”.

La redazione giuridica

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