Respinto il ricorso di un uomo condannato per ricettazione, che invocava l’errata qualificazione giuridica del fatto

“Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto”.

Lo ha ribadito la Cassazione nell’ordinanza n. 20831/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato a sei mesi di reclusione ed 200 euro di multa per il reato di cui all’art. 648 del codice penale. L’imputato, nello specifico, contestava la qualificazione giuridica del fatto ritenendo che dovesse essere inquadrato nell’ipotesi dell’incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen.

Gli Ermellini, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Nella sentenza impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del ciclomotore si poneva come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito.

Del resto – rilevano dal Palazzaccio – “l’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto”.

La Corte territoriale, pertanto, aveva dato atto, con argomentazioni prive di contraddittorietà logiche e conformi alle risultanze processuali, che la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado era corretta, sussistendo l’elemento materiale e quello psicologico del delitto di ricettazione. Da li il rigetto del ricorso.

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1 commento

  1. Io sono padre di un ragazzo parzialmente incapace. Il ragazzo ha acquistato incautamente da persona sconosciuta un automobile risultata rubata. È stato posto agli arresti domiciliari in un luogo lontano circa due kilometri dal paese. Nessuno poteva andare e nei miei confronti c’era l’obbligo di non avvicinamento per via di mie denunce per il suo comportamento violento. Quindi, x procurarsi da mangiare ha evaso più volte i domiciliari..attualmente è ai domiciliari x non aver rispettato l’obbligo di dimora sempre perché non capisce il rispetto delle regole. C, è considerato nella perizia psichiatrica disposta dal giudice, soggetto socialmente pericoloso. X me, è da rivedere la perizia xke e totalmente incapace di di recepire le regole. Lo dimostrano le continue innosservanze delle disposizioni del giudice nonostante abbia fatto 8mesi di carcere e 9mesi di domiciliari. Attualmente è ai domiciliari in attesa di andare in una rems. Insomma, un ragazzo di 21anni rovinato. Ma, avrei da denunciare tante altre cose ma il suo avvocato di fiducia me lo sconsiglia. Potete aiutarmi? Sono un vedovo distrutto. Tutto è iniziato con la morte di mia moglie.

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