Secondo il Giudice di Pace di Fermo, è da ammettere l’opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l’obbligazione

Il Giudice di Pace di Fermo, con una pronuncia del 23 maggio scorso, ha sottolineato come in caso di cartella esattoriale prescritta non ci sia riscossione.

Con la sentenza è stata accolta l’opposizione all’esecuzione di una contribuente contro l’Agenzia delle Entrate.

Ciò è avvenuto in quanto il credito risultava prescritto, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento, alla stessa non erano seguiti ulteriori atti interruttivi. Pertanto, secondo il Giudice di Pace, deve essere bloccata l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate portata avanti dopo tale termine.

Per questi motivi, l’opposizione della contribuente è stata ritenuta pienamente fondata.

In premessa, è necessario specificare che, laddove venga contestata la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che conduca alla prescrizione, come nel caso di specie, è ammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc, formulata con atto di citazione.

Va pertanto dichiarata l’ammissibilità della presente opposizione alla riscossione, regolarmente proposta davanti al Giudice competente, rispetto alla quale non sussistono termini di decadenza per la sua proposizione.

Ma non è tutto.

Infatti, deve anche essere dichiarata la sussistenza dell’interesse ad agire.

Ciò in quanto, afferma il Giudice, l’opponente, con la sua azione, tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del suo diritto soggettivo.

L’opponente inoltre tende a chiarire con un provvedimento dell’autorità giudiziaria la sua posizione in ordine alla pretesa creditoria avversaria.

Ancora, occorre dichiarare la legittimazione passiva sia dell’ente impositore, quale titolare della pretesa azionata, sia dell’Agente della riscossione. Quest’ultimo proprio quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione.

La contribuente, nel caso di specie, aveva chiesto tutela giurisdizionale nei confronti del Comune di residenza e dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, chiedendo venisse sospesa la attività di riscossione.

A quel punto, si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossioni eccependo l’infondatezza delle eccezioni sollevate.

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto al giudice di riconoscere e dichiarare la correttezza degli atti posti in essere. Contestualmente resisteva mercé comparsa di costituzione anche il Comune.

Quest’ultimo dichiarava la legittimità della cartella impugnata. Essendo di natura documentale, all’udienza del 19/04/2018 il Giudice differiva l’udienza di discussione al 23/05/2018, concedendo alle parti termine coevo per il deposito di note conclusionali.

In merito alla prescrizione del credito e della cartella impugnata, va osservato che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa è regolato ex art. 28 della Legge 689/1981.

Inoltre, stante la natura dei crediti, ex art. 209 Cds. L’art. 28, in particolare, dopo aver affermato nel primo comma che il diritto alla riscossione delle somme dovute per la violazione del codice della strada si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, al secondo comma, viceversa, statuisce che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

L’art. 2943 c.c. ultimo comma sostiene che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.

Nella specie, l’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione è la notifica della cartella nell’anno 2008. A essa però non è mai seguita né la riscossione né ulteriori atti interruttivi la prescrizione.

Inoltre, i provvedimenti esattoriali dell’Ente della Riscossione non possono ritenersi connotati dal sigillo della definitività e dell’irretrattabilità (negli stessi termini Corte Costituzionale, sent. n.280/05).

Nel caso di specie, si tratta di sanzioni amministrative relative alla violazione del Cds. Pertanto, la prescrizione è identica a quella del credito indicato nella cartella, ovvero 5 anni, che decorrono a partire dal 61 giorno successivo alla notifica della cartella stessa.

Esiste poi il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattive produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.

Tuttavia, non determina anche l’effetto della cosiddetta “riconversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo.

Inoltre, va applicato anche alla riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali o di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie. Allo stesso modo, anche a crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.

Quanto al tema del litisconsorzio ex latere reorum, il Giudice di Pace rileva quanto segue. Il filo conduttore delle argomentazioni giuridiche della Cassazione riconduce sempre al principio del contraddittorio.

In buona sostanza, il giudizio che viene svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti (processuali) risulta, infatti, nullo per violazione dell’art. 111, II c. Cost. e dell’art. 101 c.p.c..

E secondo l’indirizzo attualmente prevalente in sede di legittimità, la Cassazione sposa la tesi per cui “…sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell’Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell’esattore, quale soggetto dal quale proviene l’atto oggetto dell’opposizione (Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord., n. 23459 del 2011; Cassazione-Sezione Vi – Ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n. 12385: “(…)l’opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore che ha emesso cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l’interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’ente”).”.

In conseguenza di ciò, le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vanno addossate al solo Agente della Riscossione che ha curato in via esclusiva la fase successiva all’iscrizione a ruolo del credito, e che pertanto deve ritenersi la responsabile della maturata prescrizione.

Quanto all’ente impositore, l’assenza di qualsiasi responsabilità a suo carico ne giustifica la compensazione.

Per tanto, accertata l’intervenuta prescrizione del credito, il Giudice di Pace ha accolto la domanda della contriuente. E, per l’effetto, ha dichiarato l’estinzione del diritto del Comune alla riscossione delle somme portate nell’intimazione di pagamento.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrata-Riscossione è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a compensare le spese fra le altre parti del giudizio.

 

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