Scavo sulla strada non ripristinato provoca la caduta del pedone (Cassazione civile, sez. III, dep. 07/06/2023, n.16084).

Proposta domanda risarcitoria nei confronti del Comune per caduta a causa di uno scavo sulla strada non ripristinato.

Il Tribunale di Agrigento, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal pedone contro il Comune, ritenuta la concorrente responsabilità della stessa danneggiata nella misura del 50%, condannava il Comune e l’Enel Distribuzione S.p.a. – dal Comune chiamata in garanzia quale esecutrice dei lavori di scavo, probabile causa del dissesto del manto stradale,  al pagamento della somma di Euro 17.278,27. Accoglieva, inoltre, la domanda di manleva a sua volta proposta da Enel nei confronti della Società, cui quei lavori di scavo essa aveva affidato in appalto.

Tale decisione fu impugnata dalla Società appaltatrice e, in via incidentale, dal Comune. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Enel nei confronti della Società esecutrice dei lavori di scavo e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale del Comune per essersi questo costituito tardivamente in giudizio.

In motivazione – la Corte territoriale – ha, da un lato, rilevato l’esclusiva responsabilità della danneggiata nella causazione della caduta asseritamente provocata dallo scavo sulla strada; dall’altro ha affermato che, in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal Comune e della mancata proposizione di gravame da parte di Enel, la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato nei confronti dell’uno e dell’altra “nella parte in cui li ha ritenuti responsabili del sinistro occorso e li ha condannati al rimborso dei danni da questa patiti ed alle spese di lite”.

Il Comune di Agrigento propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; errata applicazione delle norme disciplinanti l’appello incidentale tardivo; errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e/o dell’art. 2043 c.c.

Le censure vengono ritenute infondate e inammissibili.

Nella decisione impugnata si afferma che, in primo grado, il Comune, unico convenuto, aveva chiesto e ottenuto di chiamare in giudizio l’Enel, “al fine di essere manlevato”. Tuttavia,  su tale pretesa di manleva, il Giudice di primo grado non si pronunciò ma si limitò a considerare sia il Comune che l’Enel quali corresponsabili dell’evento dannoso e coobbligati in solido al risarcimento del danno (al netto della percentuale di responsabilità ascrivibile alla stessa danneggiata).

Ebbene, tale qualificazione del rapporto tra Comune ed Enel deve ritenersi passata in giudicato, in assenza di tempestivo gravame da parte del Comune, e non può pertanto non condizionare anche la qualificazione – in termini di scindibilità – del rapporto tra la causa che vede contrapposto il Comune alla originaria attrice e quella che vede invece a questa contrapposti l’Enel S.p.a. e la sua garante società esecutrice dei lavori e, con essa, correlativamente, la ponderazione, nei sensi sopra detti, della limitata portata estensiva degli effetti del gravame proposto da quest’ultima.

Anche le questioni inerenti la errata applicazione delle norme sulla responsabilità oggettiva, e/o aquiliana, sono precluse dal giudicato interno formatosi nella parte in cui ha accertato la concorrente responsabilità del Comune.

Fondati, invece, il secondo e quarto motivo di ricorso incidentale della Società esecutrice dei lavori.

Se la causa è una, non si può ipotizzare che, qualora impugni il garante, sebbene, com’e’ necessario, contro l’attore vittorioso ed il garantito, spetti a quest’ultimo, se vuole sottrarsi anch’egli all’incidenza della soccombenza rispetto all’attore e non solo rispetto al garante, impugnare la propria soccombenza verso l’attore, altrimenti destinata a rimanere ferma, quasi che essa fosse una soccombenza diversa rispetto a quella sempre verso l’attore accertata – nel senso che sopra si è ipotizzato – in confronto del garante.

La sentenza impugnata, accertando da un lato l’insussistenza della responsabilità del garantito (Enel), e ciò in ragione della ritenuta esclusiva responsabilità della danneggiata, ma dall’altro limitandosi poi a farne derivare il rigetto della domanda di garanzia e, al contempo, il passaggio in giudicato (esplicitamente affermato in motivazione) della condanna della società garantita, applica con evidenza una regola di giudizio diametralmente opposta a quella corretta.

La sentenza viene quindi sul punto cassata, restando assorbito l’esame dei restanti motivi del ricorso incidentale.

Avv. Emanuela Foligno

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