Scontro tra due autocarri e contestazioni sulla dinamica del sinistro (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2023, n.12199).

Sinistro stradale provocato da scontro tra due autocarri nel corso di manovra di retromarcia.

La Autocarrozzeria, in qualità di cessionaria del credito, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, proprietario, conducente e assicurazione dell’autocarro antagonista al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro.

Esponeva, in particolare, che mentre si trovava alla guida del proprio autocarro nella piazzuola di sosta, veniva investito dall’autocarro di proprietà dei convenuti che effettuava una manovra di retromarcia senza prestare le dovute cautele.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali.

Il Tribunale, in particolare, rilevava il corretto rigetto del primo Giudice delle istanze istruttorie di parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e fornendo adeguata motivazione del proprio ragionamento nella parte motiva della sentenza. Evidenziava, inoltre, che dagli elementi dedotti in giudizio emergeva una dinamica del sinistro differente e incompatibile con quella descritta nel modello CAI, dinamica che consentiva quindi di superare la relativa presunzione iuris tantum.

La Autocarrozzeria propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Con il secondo censura la violazione e mancata applicazione dell’art. 143 C.d.A.

Secondo la ricorrente, il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente valutato la produzione documentale, attribuendo valore di prova a mere allegazioni della parte convenuta mai dimostrate in giudizio e confermando così l’errato provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie emesso dal Giudice di Pace. Ed ancora, sempre secondo la tesi dei ricorrenti, non sarebbe stato valutato il modulo CAI a firma congiunta delle parti. Tale documento, avrebbe valore di una confessione stragiudiziale per consolidata giurisprudenza, e non è mai stato contestato dalla convenuta che si è limitata a fornire allegazioni di parte prive di alcuna valenza probatoria.

Il primo motivo è fondato.

In mancanza di altre e decisive prove, non può negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento e costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa. Il Giudice di merito deve assumere la prova orale avente ad oggetto la dinamica dell’evento dannoso allegato (Cass. n. 35146/2021).

Nel caso esaminato, il Giudice non ha attribuito al modulo CAI l’efficacia presuntiva sua propria sulla base della contestazione, con le relative allegazioni, sollevata da parte convenuta. Conseguentemente, la specifica contestazione dei fatti allegati fa ricadere questi ultimi nel thema probandum, da cui insorge l’onere della prova a carico dell’attore, che il Giudice ha ingiustificatamente non concesso alla parte di assolvere.

Per tali ragioni al Giudice del rinvio viene indicato di assumere la prova orale richiesta avente ad oggetto la dinamica del sinistro. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

 Avv. Emanuela Foligno

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