Sgravi contributivi e onere della prova in caso di contestazione (Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 2023, n. 2988).

Sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro.

Nelle azioni intraprese dall’INPS per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato non conformi alla disciplina comunitaria, grava sull’impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune.

La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella esattoriale per la restituzione degli sgravi contributivi percepiti per contratti di formazione e lavoro.

Il datore di lavoro opponeva la cartella ed entrambi i Giudici di merito annullavano la suddetta cartella.

L’INPS impugna la decisione di secondo grado in Cassazione.

La Suprema Corte, in allineamento coi suoi precedenti, rammenta che gli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro costituiscono aiuti compatibili con il mercato comune in presenza di alcune condizioni alternative, come ad esempio la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria, a favore di lavoratori che non hanno trovato un impiego o hanno perso quello precedente, ovvero l’assunzione di lavoratori che hanno difficoltà ad immettersi nel mercato del lavoro, per esempio a causa dell’età.

Riguardo gli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro, viene precisato che grava sull’impresa beneficiaria l’onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari, in relazione alla specifica normativa invocata (ciò concorde con  SS.UU. n. 6489/2012).

Ebbene, gli aiuti percepiti dalla società sono stati ritenuti legittimi in quanto frutto dell’applicazione della disciplina degli “aiuti de minimis”. L’INPS, secondo i Giudici di Appello, avrebbe potuto contestare la fruizione di altri aiuti statali che, cumulati con i primi, avrebbero determinato il superamento della soglia de minimis.

Ne deriva che risultano violati i principi sulla ripartizione degli oneri probatori laddove è stata valorizzata la non contestazione dell’INPS.

La Corte di merito, in sede di rinvio si dovrà attenere al seguente principio di diritto: “nelle azioni intraprese dall’INPS per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato non conformi al trattato CE dalla decisione della Commissione 2000/128/CE, confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza 7 marzo 2002 (causa C-310/99) e ribadita dalla medesima Corte con pronuncia 1° aprile 2004 (causa C-99/02), grava sull’impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l’onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, delineati dalla citata decisione della Commissione europea ai punti 113, 114 e 115. Al fine di verificare se le misure rispettino la regola de minimis, il giudice dovrà tenere conto di tutti gli aiuti pubblici ricevuti dall’impresa nel periodo di tre anni che decorre dal momento del primo aiuto, sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova ritualmente acquisiti al processo».

Avv. Emanuela Foligno

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