Alimenti in cattivo stato di conservazione e responsabilità (Cass. pen., sez III, dep. 21 giugno 2023, n. 26781).

Responsabilità attribuita al cuoco dell’agriturismo per gli alimenti in cattivo stato di conservazione.

Con sentenza del 17 gennaio 2022 il Tribunale di Termini Imerese condannava il responsabile della cucina dell’agriturismo per avere messo in vendita bevande e alimenti in cattivo stato di conservazione.

L’imputato presenta atto di appello qualificato dalla Corte di Palermo come ricorso per cassazione e dunque ivi trasmesso.

Viene contestato l’accertamento di responsabilità, sotto il duplice profilo della mancata verifica della cattiva conservazione degli alimenti e della possibilità di ascrivere la responsabilità all’imputato che era solo il cuoco della struttura.

Al riguardo, viene dato atto che dal verbale di controllo dei NAS nei locali dell’agriturismo è emersa la non idonea conservazione degli alimenti freschi e congelati, specificamente indicati in sentenza, inseriti in buste o contenitori non per alimenti, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio e con segni evidenti di bruciature da freddo.

Correttamente, evidenziano gli Ermellini, il Tribunale di Termini Imerese ha ascritto tale condotta all’imputato, essendo egli il responsabile della cucina come da delega del titolare dell’esercizio.

La presenza di tale delega è dirimente. È pacifico in giurisprudenza che il legale rappresentante di una società non è responsabile del reato in contestazione quando le dimensioni dell’attività siano tali da consentire l’individuazione di separate articolazioni con specifici responsabili.  

In altri termini, è sempre possibile la delega di funzioni, scritta od orale, che, nelle organizzazioni di grandi dimensioni, esclude in radice la responsabilità del delegante in favore del delegato, mentre nelle organizzazioni più piccole vede una concorrenza di responsabilità del delegante e del delegato.

Nel caso in esame, l’imputato è penalmente responsabile proprio in virtù della delega che lo vedeva responsabile della cucina.

Il Giudice di merito ha accertato che l’imputato era responsabile della cucina come da contratto di lavoro e da delega scritta acquisiti dai NAS. Lo stesso non si è confrontato con tale motivazione, ma ha offerto una spiegazione alternativa sul presupposto che fosse un aiuto cuoco senza una competenza tecnica specifica per l’osservanza delle disposizioni in materia di conservazione degli alimenti.

Tale tesi non coglie nel segno alla luce della specifica delega alla manutenzione, conservazione, manipolazione degli alimenti che sposta in capo al delegato gli obblighi di autocontrollo degli alimenti ai fini della responsabilità civile e penale.

Ciò posto, in punto di responsabilità, per completezza espositiva, viene ritenuto fondato il secondo motivo.  Infatti, nonostante la specifica richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p.,  il Tribunale di Termini Imerese ometteva la relativa valutazione. Non è possibile ritenere una motivazione di rigetto implicita, atteso che lo stesso Tribunale giustificava l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche per l’occasionalità della condotta, valutazione che ben può in astratto fondare anche la dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Conclusivamente, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, in diversa persona fisica, solo per la valutazione dell’applicabilità della causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p., mentre per il resto il ricorso viene ritenuto inammissibile con conseguente irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità penale ai sensi dell’art. 624 c.p.p..

Avv. Emanuela Foligno

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