La confessione del litisconsorte facoltativo conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 13713 depositata il 19/05/2021)

Il ciclista conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Ruvo di Puglia, proprietario, conducente e Assicurazione del veicolo Peugeot per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro stradale avvenuto il giorno 20 luglio 2011, allorquando mentre procedeva con la sua bicicletta veniva urtato dallo specchietto retrovisore dell’auto Peugeot.

Si costituiva in giudizio l’Assicurazione contestando la domanda e il Giudice di Pace rigettava per difetto di prova la domanda attorea con condanna alle spese in favore dell’Assicurazione.

La decisione viene impugnata in appello dinanzi al Tribunale di Trani che, in accoglimento dell’appello, condannava il conducente della Peugeot al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 6.181,96, oltre interessi, nonchè delle spese del doppio grado di giudizio.

Il ciclista propone ricorso per cassazione basato su due motivi.

Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il valore probatorio del modulo CID sottoscritto dal ricorrente e dal conducente della Peugeot, solo nei confronti di quest’ultimo e non anche della Società Assicuratrice, per essere stato tale modulo “sottoscritto dal conducente dell’autovettura e non già dal suo proprietario”, senza tenere conto che il detto conducente era anche il proprietario dell’auto; ciò risulterebbe dallo stesso tenore del predetto modulo, in cui lo stesso veniva indicato non solo quale conducente ma anche quale contraente/assicurato con la Carige Assicurazioni S.p.a., e ciò non sarebbe stato contestato dalla società assicuratrice, sicchè tale circostanza avrebbe dovuto ritenersi provata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1.

Il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità.

Con il secondo motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni confessorie contenute nel CID sottoscritte dal contraente/assicurato non opponibili all’assicuratore, pervenendo così “ad un… accertamento di responsabilità difforme tra tali litisconsorti”.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha ritenuto il soccombente non proprietario ma solo conducente del veicolo investitore, e questa circostanza non risulta efficacemente contestata in cassazione.

Non sussiste nessun vizio di violazione di legge, considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3, mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall’art. 2733 c.c., comma 2”.

Il ricorso, pertanto, viene integralmente rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza.

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese ed accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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