Respinta per scadenza dei termini la domanda di una donna volta al conseguimento dell’indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa decorre dal momento della conoscenza della correlazione tra l’epatite e l’intervento terapeutico praticato, da intendersi quale elemento costitutivo del diritto al beneficio indennitario. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 6923/2021 pronunciandosi sul ricorso di un cittadina contro la pronuncia con cui la Corte di appello, ribaltando il giudizio di primo grado, ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero della Salute a corrisponderle l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992 in relazione all’infezione da HCV che la donna affermava di avere contratto in esito ad una trasfusione di sangue subita nel 1969.

Il Collegio territoriale, in particolare, aveva rilevato che nella fattispecie trovava senz’altro applicazione il termine di decadenza triennale previsto alla L. n. 210 del 1992, art. 3, in esito alla modifica introdotta dalla L. n. 238 del 1997 anche per gli indennizzi spettanti a chi risultava affetto da epatite post trasfusionale, con decorrenza dall’entrata in vigore della stessa legge secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità.

Nel caso di specie, come non era contestato, la ricorrente era venuta a conoscenza dell’eziologia della malattia, derivante da una trasfusione avvenuta nel 1969, nel 2006, ma, contrariamente all’assunto del primo giudice, doveva farsi applicazione della previsione contenuta nell’art. 1, comma 9, della I. n.238 del 1997.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva che la decadenza introdotta nel 1997 anche con riguardo alle epatopatie post trasfusionali non troverebbe applicazione al caso in esame trattandosi di contagio avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge del 1997.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondata la doglianza proposta.

Per la Cassazione, infatti, come affermato in precedenti sentenze, il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

Nel caso in esame il Giudice di appello aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi, e, basandosi sulla affermazione della parte di essere venuta a conoscenza il 28 aprile 2006, di aver contratto epatopatia irreversibile a seguito dì trasfusione avvenuta nel 1969, aveva concluso che la donna avrebbe dovuto esercitare il diritto entro il termine triennale decorrente dal 28 aprile 2006, essendo dunque tardiva la domanda presentata il 9 novembre 2010.

La redazione giuridica

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