Surroga dell’Inps nel risarcimento per sinistro stradale: l’INPS risarcisce il danno patrimoniale e non il danno biologico (Cassazione civile, sez. VI, 11/04/2022, n.11657).

Surroga dell’Inps nel risarcimento derivante da sinistro stradale: dal credito per danno biologico si sarebbero dovute sottrarre le somme erogate dall’Inps, e per le quali l’ente previdenziale aveva esercitato l’azione di surrogazione nei confronti della Assicurazione.

Il danneggiato conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Benevento il proprietario del veicolo e l’assicurazione, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il convenuto assumeva che la responsabilità dell’accaduto andava ascritta all’attore e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti di quest’ultimo e del suo assicuratore.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dell’attore e la relativa decisione veniva impugnata per l’attribuzione di responsabilità e per errata liquidazione del danno non essendo stato sottratto dal danno biologico l’importo erogato dall’Inps al danneggiato, e oggetto di surroga dell’Inps in danno dell’Assicurazione.

Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice d’appello, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale dell’assicurazione.

Il Tribunale ha ritenuto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto decurtare dal risarcimento riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico la somma a lui versata dall’Inps.

La decisione viene impugnata in Cassazione dal danneggiato che sostiene avere erroneamente il Tribunale decurtato dal suo credito risarcitorio la somma di 6.000 Euro, versatagli dall’Inps. Detta somma, successivamente, veniva azionata in surroga dell’Inps nei confronti dell’assicuratore.

La censura è fondata.

L’Inps indennizza solo il danno patrimoniale, non il danno biologico, con la conseguenza che non poteva operare nel caso di specie il principio della compensatio lucri cum damno.

Il calcolo del danno differenziale, residuato all’intervento dell’Inps, deve avvenire “per poste omogenee”.

Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l’indennizzo, pagato dall’assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico.

Ebbene, il danno biologico patito dalla vittima non forma oggetto di indennizzo da parte dell’Inps. E’ una posta risarcitoria differente.

L’Inps , alle vittime di lesioni personali, ed a seconda delle evenienze, può erogare:

a) la “pensione ordinaria di inabilità”, spettante ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2, comma 1);

(b) l'”assegno ordinario di invalidità”, ai lavoratori la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 1);

(c) la “pensione di inabilità” agli invalidi civili se maggiorenni e totalmente inabili al lavoro (L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, comma 1);

(d) l’assegno mensile”, spettante alle persone di età compresa tra 18 e 64 anni, ed affetti da incapacità lavorativa superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 13, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 1 e 8);

(e) l’indennità di accompagnamento”, spettante alle persone che si trovano “nella impossibilità di deambulare sena l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua (L. 11 dicembre 1980, n. 18, art. 1, comma 1). Come si vede, le prestazioni dell’Inps in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell’esistenza d’un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

Quindi, l’Inps in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute. Pertanto l’indennizzo erogato dall’Inps, non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Sinistro stradale mortale e responsabilità dell’ANAS

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui