Accolto il ricorso di un automobilista che invocava il concorso di colpa in seguito al tamponamento di un trattore che, a suo dire, procedeva senza luci posteriori

Con l’ordinanza n. 652/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista contro la pronuncia del Tribunale che, riformando la sentenza di primo grado, ne aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità per il tamponamento di un trattore avvenuto procedente nella stessa corsia di marcia.

Mentre il giudice di prime cure aveva applicato l’art. 2054 c.c., considerando entrambi i conducenti responsabili del sinistro e condannando l’originario convenuto e la sua compagnia assicuratrice la somma di Euro 19.205,00 oltre interessi, il giudice del gravame aveva ritenuto che il conducente della vettura non avesse provato quanto allegato in merito al fatto che il trattore procedeva “senza luci posteriori e senza alcun dispositivo di segnalazione e illuminazione”, avendo la controparte fermamente contestato detta circostanza ed affermato che sia il trattore sia il rimorchio erano muniti delle luci e dei lampeggianti.

L’onere probatorio, pertanto, sarebbe rimasto non assolto perché né poteva dirsi basato sugli accertamenti eseguiti dai militari intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti – che non avevano rilevato alcun deficit nella dotazione del trattore e del rimorchio -, né sulla dichiarazione dell’unico teste escusso, non in grado di confermare la circostanza. Esclusa quindi la prova del concorso di colpa, il giudice aveva affermato l’esclusiva responsabilità dell’automobilista nel tamponamento del mezzo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva violazione delle regole e dei principi in tema di valutazione degli elementi di prova, delle prove legali e delle presunzioni, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare le risultanze probatorie decisive acquisite in giudizio, in particolare per aver attribuito valore probatorio ad elementi non risultanti né dal verbale dei Carabinieri né dalla prova testimoniale. A suo avviso, infatti, dal verbale, contrariamente a quanto asserito dal giudice, risultava che i carabinieri non avessero svolto alcun accertamento sull’esistenza o funzionamento dei dispositivi lampeggianti; pertanto non potevano offrire alcuna certezza sulla loro presenza.

Inoltre, dalle fotografie allegate alla relazione dei carabinieri, emergeva ictu oculi la mancanza di qualsiasi dispositivo di illuminazione sul rimorchio o sulla trattrice e la controparte, richiesta di giustificare tale evidente assenza, aveva risposto in modo evasivo affermando che gli stessi erano andati distrutti con le targhe non più reperite all’esito dell’incidente.

Secondo il ricorrente, poi, anche il passaggio della motivazione che aveva desunto l’esistenza dei dispositivi dall’esame di una prova testimoniale doveva essere censurato perché il teste aveva dichiarato di non aver visto la trattrice agricola se non quando si era fermato dopo l’impatto con la vettura per prestare i soccorsi, che l’illuminazione era assente e che l’incidente era avvenuto quando era ancora buio. Da tale dichiarazione il giudice di merito non avrebbe potuto dedurre la circostanza “positiva” dell’esistenza o del funzionamento dei dispositivi di illuminazione del veicolo tamponato, né ritenere accertata la circostanza sulla base di presunzioni ex art. 2729 c.c., né gravi, né precise né concordanti.

Infine, l’automobilista si doleva che il giudice avesse escluso l’applicazione della presunzione di pari responsabilità, pur in mancanza di una prova certa sulla esclusiva imputabilità dell’uno o dell’altro conducente ed in presenza di tamponamento, nonostante la giurisprudenza di legittimità preveda invece, espressamente, che la presunzione non è esclusa in caso di tamponamento.

I Giudici Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

In effetti – sottolineano dal Palazzaccio – la sentenza andava censurata per non aver valutato o per aver illegittimamente valutato le risultanze probatorie sulla questione delle luci presenti sul trattore e sul rimorchio, essendosi il Tribunale limitato a stigmatizzare le sole “assenze” e non anche a rilevare quanto emergeva ictu oculi.

Gli elementi probatori che il Tribunale pretendeva di trarre dal verbale dei carabinieri, dalla relazione ad essa allegata e dalla prova testimoniale invero non sussistevano. “E’ mancata – afferma la Cassazione -la valutazione delle risultanze probatorie sulla presenza di luci del trattore e del rimorchio, avendo invero il giudice ritenuto provata la presenza ed il funzionamento dei dispositivi luminosi dal verbale in cui i carabinieri attestavano di non aver svolto alcuna indagine in merito e da una testimonianza che riferiva di non aver visto né la matrice né il rimorchio, essendo peraltro il contesto molto buio”.

La redazione giuridica

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