Una sentenza della Cassazione chiarisce in che circostanze i professionisti sono tenuti a pagare la tassa Irap

Niente Irap per i professionisti con un solo collaboratore che svolge mansioni di segreteria. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 9451, affermando che quando un professionista, un artista o un imprenditore individuale impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive, non è – appunto – obbligato a pagare la tassa Irap.

Le sentenze precedenti – numero 7291 e numero 7371 del 2016 – avevano negato alle società semplici e alle associazioni tra artisti e professionisti la possibilità di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione, pronunciandosi in senso contrario rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità.

Questa volta hanno, invece, aderito all’orientamento minoritario – che a tutti gli effetti parrebbe anche quello più condivisibile – che si è affermato recentemente e in base al quale, per verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è “necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”.

La sentenza in esame è estremamente importante, in quanto interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività professionale, artistica o d’impresa, ad esempio in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Va detto comunque che la maggior parte delle sentenze precedenti avevano, al contrario, affermato che l’assoggettamento alla tassa Irap si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part- time.

Le Sezioni unite hanno richiamato prima di tutto il principio, ormai consolidato, in base al quale l’autonoma organizzazione postula “l’esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità”, e di un insieme di fattori “tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso”.

Contestualmente, tuttavia, i giudici hanno ritenuto che i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza meritassero delle precisazioni riguardanti il fattore lavoro in quanto, affinché lo stesso rechi all’attività del contribuente “un apporto significativo, occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa” all’interno dell’attività esercitata.
Vale a dire che deve trattarsi di un collaboratore che svolge mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente, e non mere mansioni di segreteria, generiche o puramente esecutive.

Un principio, questo affermato dalle Sezioni unite, che può riguardare, oltre alla segretaria, anche l’infermiere e l’addetto alla pulizia dei locali.
Infine, è stato affermato il principio di diritto in base al quale il presupposto impositivo è configurabile quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui “che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Ne consegue che il pagamento dell’Irap si verifica solo qualora siano impiegati a tempo pieno almeno due o più dipendenti con tali caratteristiche.

E nel caso degli impiegati part-time, si deve pagare l’Irap? In questa circostanza, dovrebbe essere possibile l’impiego di due dipendenti part time, la cui attività equivarrebbe a quella di uno a tempo pieno.
Sarà poi notevole anche l’impatto sul contenzioso esistente, considerato il fatto che l’Agenzia delle Entrate, nella direttiva numero 42 dell’11 giugno 2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo.

A seguito della sentenza che chiarisce gli obblighi relativi al pagamento dell’Irap, invece, dovranno essere specificamente accertate le mansioni svolte dal dipendente sulla scorta delle risultanze del contratto e, laddove possibile, dell’attività effettivamente svolta dal dipendente.
 
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