Respinta l’istanza della vedova di un uomo, deceduto a causa di un tumore alla laringe, che fin da giovane era solito fumare due pacchetti di bionde al giorno

Il marito era deceduto a causa di un tumore alla laringe, causato dal fumo di sigaretta. La moglie aveva convenuto in giudizio la società produttrice delle ‘bionde’, nella sua veste di successore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La donna, nello specifico, chiedeva il risarcimento dei danni patiti.

In primo grado l’istanza era stata respinta. Il Tribunale aveva ritenuto che il danno fosse ascrivibile esclusivamente alla negligenza della vittima che, fin da giovane era solita fumare due pacchetti al giorno.

Sulla stessa linea anche il Giudice di appello. Secondo la Corte territoriale, la condotta del fumatore, gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell’abuso di nicotina, costituiva un fattore di interruzione del nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette e il danno da fumo.

La vicenda era quindi approdata davanti alla Suprema Corte.

La vedova, nel ricorrere per cassazione, lamentava, tra gli altri motivi, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi”. In particolare, il Giudice a quo avrebbe sbagliato nell’escludere il nesso di causa tra l’omessa informazione sui rischi del fumo e la morte della vittima. Da un lato, infatti, il consumatore, in base al principio dell’autoresponsabilità, ha il dovere di astenersi da un uso del tabacco smodato e nocivo. Dall’altro però anche il produttore ha il dovere di informare il consumatore sui rischi derivanti dall’abuso del fumo.

Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che se il produttore avesse informato il consumatore sui rischi del fumo, non era possibile affermare con quasi assoluta certezza che l’evento non si sarebbe verificato.

Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 25161/2018 hanno ritenuto tale motivazione inammissibile, in quanto priva del requisito della decisività. Per la Cassazione, peraltro, l’esclusione di responsabilità in capo al produttore era stata affermata dalla Corte d’appello anche per difetto di prova della colpa. Non solo per il difetto del nesso di causa. Tuttavia, la donna, aveva censurato solamente quest’ultimo aspetto, senza osservare nulla in merito all’altro.

 

Leggi anche:

FUMO PASSIVO: LA REGIONE SICILIA RISARCISCE LA FAMIGLIA DELLA VITTIMA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui