In sede di gravame, l’appellante lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali (Tribunale di Sassari, Sez. II civile, Sentenza n. 329/2021 del 31/03/2021- RG n. 2385/2020 -Repert. n. 542/2021 del 01/04/2021)

Il proprietario della Fiat Panda appella la sentenza resa dal Giudice di Pace di Sassari n. 176/2020 del 11 giugno 2020 con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e fisici cagionati dal sinistro stradale.

L’appellante, proprietaria della Fiat Panda agiva in primo grado lamentando di aver subito danni alla salute e alla propria autovettura, per esclusiva colpa del proprietario-conducente della Nissan Qashqai che invadeva l’opposta corsia di marcia e collideva sulla parte anteriore destra della Panda mentre questa si trovava ferma al segnale di Stop.

La Nissan, secondo l’assunto attoreo, proveniva da destra contromano e ometteva la dovuta precedenza e la dovuta prudenza trattandosi di un incrocio.

Si costituivano in giudizio il proprietario della Nissan e la Compagnia assicuratrice garante per la RCA contestando la domanda e deducendo l’esclusiva responsabilità dell’evento alla Fiat Pianda, che, a loro dire, non si fermava al segnale di stop.

Il Giudice di Pace, respingeva la domanda e dichiarava che il sinistro veniva causato per esclusiva responsabilità della Fiat Panda.

In sede di gravame, l’appellante lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, con particolare riguardo alle dichiarazioni testimoniali.

La deposizione resa dal teste, unico testimone oculare del sinistro, secondo l’appellante, è stata distorta e in parte non è veritiera in quanto l’esclusiva responsabilità, o quantomeno prevalente, del sinistro è da attribuirsi al veicolo Nissan.

La causa viene istruita solo con produzioni documentali e trattenuta in decisione.

Osserva il Tribunale, che l’appello non è fondato in quanto l’appellante si duole dell’erronea lettura dal parte del Giudice di primo grado della deposizione resa dal testimone oculare che ricostruiva la dinamica del sinistro e affermava che la Panda veniva urtata dalla Nissan mentre si trovava ferma allo Stop.

Tale ricostruzioni non è affatto desumibile dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare.

In realtà, tale teste, non assisteva al sinistro proprio nel momento del suo verificarsi, ma subito dopo, sicché non vedeva direttamente e concretamente se l’auto Fiat Panda dell’attrice fosse effettivamente ferma poco oltre lo Stop al momento dell’impatto o se stesse procedendo, omettendo così di dare la precedenza a tutti gli altri veicoli, condotta, quest’ultima, del tutto idonea e sufficiente al superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti posta dall’art. 2054, c.c..

Il teste escusso dal Giudice di Pace, infatti, dopo avere affermato di essersi trovato sul posto “quasi nell’immediatezza dei fatti” e di avere solo visto la posizione dei mezzi fermi dopo l’impatto… “Ho sentito un rumore forte ma non ho assistito al sinistro”…, si è limitato ad affermare “Non lo posso sapere, per quanto precedentemente riferito” e che al suo arrivo “La Panda era ferma sullo Stop”. La posizione della Panda è quindi riferita al momento successivo al verificarsi dell’incidente e non certo al momento dell’impatto.

La ricostruzione proposta dall’appellante, secondo cui la Panda era ferma poco oltre lo Stop quando era sopraggiunta la Nissan che, quindi, sarebbe stato quantomeno corresponsabile del verificarsi del sinistro, non solo è stata specificamente contestata dai convenuti , ma non ha trovato alcuna conferma nell’istruttoria espletata dal Giudice di prime cure.

Ne deriva che è corretta l’esclusione di responsabilità da parte della Nissan nella causazione del sinistro, in quanto la Panda ha violato l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza.

Tale condotta risulta causalmente efficiente ai fini del verificarsi del sinistro.

Osserva, inoltre, il Giudice d’appello, che dal materiale fotografico prodotto in primo grado, raffigurante la posizione statica dei mezzi dopo l’urto, emerge che la Fiat Panda si trovava al di fuori con quasi tutta la sua lunghezza dal segnale di Stop.

L’ampio superamento della linea di arresto, oltretutto non giustificato dall’esigenza di avere un’adeguata visuale sulla strada perpendicolare a quella di provenienza, induce ad escludere ogni significativa incidenza causale del comportamento del conducente della Nissan, anche considerato che la strada percorsa dalla Nissan, era stretta e in buona parte impegnata da autovetture parcheggiate, costringendo pertanto la Nissan a percorrerne l’altra corsia.

Per tali ragioni è del tutto corretta l’attribuzione della colpa esclusiva del sinistro al conducente della Panda.

Il gravame viene rigettato e le spese seguono il principio di soccombenza.

In conclusione, il Tribunale, in funzione di Giudice d’appello, rigetta il gravame e conferma la sentenza impugnata; condanna l’appellante al rimborso in favore degli appellati delle spese di lite liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.

Infine, l’appellante viene condannata al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l’introduzione del giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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