Il Tribunale applica d’ufficio il primo comma dell’art. 1227 c.c., ascrivendo allo stesso danneggiato un concorso nella causazione dell’evento nella misura del 20% (Tribunale Firenze sez. II, 27/05/2021, Sentenza n. 1459/2021 dep. 27/05/2021)

L’attore cita a giudizio la società titolare della struttura sportiva onde vederne accertatala responsabilità per la caduta avvenuta all’uscita della vasca termario priva di materiale antiscivolo e doppio corrimano.

L’attore ascrive la responsabilità dell’accaduto in capo alla struttura, oltre per le omissioni sopra evidenziate, anche per non avere collocato nelle immediate vicinanze della vasca segnaletica di pericolo e invoca a suo sostegno sia l’art. 6 del contratto di erogazione di servizi con il Centro (per cui la struttura si assume la responsabilità di quanto accade in danno dei propri utenti durante la permanenza nel Centro per quanto sia conseguenza dolosa o colposa, o la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 c.c. o. in subordine, di quella ex art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del neminem laedere e dell’obbligo della struttura di non porre l’utente in una situazione di pericolo.

La causa viene istruita mediante la visione diretta del filmato ripreso dalle telecamere installate nella struttura inerente l’evento occorso e CGTU Medico-Legale.

La dinamica del sinistro viene vagliata attraverso il filmato della telecamera interna dal quale si evince il momento in cui l’attore esce dalla vasca termario priva di materiale antiscivolo dalla sua parte destra (ovvero dalla parte opposta a quella dove si trova il corrimano); si vede il momento della caduta che avviene lontano dal corrimano e nella parte più ristretta della scalinata.

L’attore scivola nel momento in cui poggia il piede sul secondo gradino che non è dotato di strisce antiscivolo, così come gli altri due gradini, né di uno specifico, e diverso, corrimano da quello che normalmente si utilizza per l’entrata.

La Società convenuta ha prodotto documenti tecnici che escludono il rischio di caduta e di scivolamento lungo la conformazione dei gradini della scaletta della vasca/termario, ma non è stata prodotta alcuna relazione che indichi l’idoneità delle misure di prevenzione adottate (ovvero l’adozione di un solo corrimano, l’assenza di strisce antiscivolo, l’uso di mattonelle non particolarmente grezze in superficie).

Sottolinea il Tribunale che per la sicurezza degli utenti è necessario prevedere più scale, almeno una per l’accesso ed un’altra per l’uscita dalla vasca, entrambe munite di corrimano rigidamente ancorato alla struttura della vasca.

La violazione di tali regole precauzionali e di prevenzione rileva sul piano della responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2051 c.c., confermando la sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento di danno.

Ma non solo:

1- il piano di calpestio dei gradini non ha un’estensione uniforme, nel senso che mentre la parte dei gradini più prossima al corrimano è più larga e consente di posizionare la pianta del piede in modo completo, la parte di calpestio degli stessi più distanti dal corrimano diminuisce via via fino ad annullarsi: ciò nonostante, l’attore opta di utilizzare proprio questa parte della scalinata;

2- l’attore non ha sistemato le proprie ciabatte in modo da poterle subito indossare appena uscito dalla vasca e dal filmato non si scorge la presenza di cartelli che impongano all’utente di posizionarle in un determinato spazio piuttosto che in un altro;

3- l’attore era il solo cliente ad utilizzare la vasca in quel momento e pertanto aveva la possibilità di scegliere il proprio percorso di uscita;

4- l’utente è cliente “fidelizzato” del Centro, ovvero risulta aver sottoscritto un contratto, per cui deve desumersi che conoscesse lo stato dei luoghi.

Ne deriverebbe che l’attore danneggiato non abbia del tutto dimostrato di avere adottato ogni cautela comportamentale atta ad evitare lo scivolamento, sia perché era a conoscenza delle caratteristiche strutturali della vasca, sia perché nel momento in cui ne è fuoriuscito era solo e avrebbe potuto prestare più attenzione e prudenza, data l’altissima probabilità che esisteva di scivolare trattandosi di superfici normalmente bagnate.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Alla luce di tale principio il danneggiato ha fornito la prova non solo del nesso causale ma anche della situazione dei luoghi (area termale/vasca/termario) al momento della caduta che in sé presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, anche sulla scorta dell’assenza di un secondo corrimano.

Il Tribunale applica d’ufficio il primo comma dell’art. 1227 c.c., ascrivendo allo stesso danneggiato un concorso nella causazione dell’evento nella misura del 20%.

La CTU Medico-legale effettuata ha valutato postumi permanenti (Spalla destra normoconformata, ipotonia e ipotrofia deltoidea, dolorabilità sul trochite e sulla acromion-claveare, limitazione funzionale di 1/4 della postergazione e dei movimenti di innalzamento e abduzione. Esiti cicatriziali di accessi artroscopici) nella misura dell‘8,5%.

Il danno non patrimoniale viene liquidato in euro 16.132,00, detratta la percentuale di corresponsabilità del 20%; il danno patrimoniale viene liquidato in euro 1.396,00 per spese mediche.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono compensate del 20% e poste nel residuo a carico di parte convenuta.

Le spese di CTU sono poste a carico delle parti secondo le rispettive quote di corresponsabilità.

Avv. Emanuela Foligno

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