In caso di annullamento del viaggio, il turista ha diritto a un’alternativa: rimborso integrale del prezzo ovvero possibilità di fruire di un diverso pacchetto turistico

E in ogni caso qualora, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie, che incidono sostanzialmente sull’esecuzione del viaggio, il turista ha diritto di recedere dal contratto, senza che il professionista possa trattenere alcuna delle somme versate al momento della prenotazione

La vicenda

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva contestato a una società esercente l’attività di tour operator di aver posto in essere pratiche commerciali scorrette consistite nell’aver:

a) annullato le partenze verso l’Egitto, a seguito del comunicato (c.d. “sconsiglio”) diffuso dal Ministero degli Affari Esteri nell’agosto 2013 con cui si sconsigliava ai turisti italiani di effettuare viaggi in quel paese a causa della situazione socio-politica ivi in essere: 1) omettendo di rimborsare l’intero corrispettivo pagato dai viaggiatori; 2) non proponendo mete alternative, anche di qualità superiore, senza maggiorazione di prezzo;

b) tralasciato di fornire informazioni essenziali per i consumatori ai fini di una decisone consapevole di natura commerciale in ordine alle condizioni socio-politiche esistenti in Egitto nel 2014, nell’ambito della promozione di pacchetti turistici, tramite il proprio sito internet.

Ciò posto l’AGCM, acquisito il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aveva irrogato alla società di viaggi la sanzione pecuniaria di € 35.000 per la pratica sub a) e quella di € 25.000 per la pratica sub b).

Ritenendo il provvedimento illegittimo quest’ultima lo aveva, poi, impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, accoglieva parzialmente il gravame, per l’effetto annullando il provvedimento sanzionatorio nella parte in cui, per la pratica sub a), aveva quantificato la sanzione pecuniaria dovuta in € 35.000, anziché in € 17.500.

Contro la sentenza ha proposto appello principale l’AGCM.

A detta dell’Autorità Garante, il Tribunale aveva errato nel ritenere che l’art. 42 del codice del turismo (D. Lgs. 23/5/2011, n. 79), laddove accorda al turista il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, fosse in contrasto con l’art. 4, par. 6, della direttiva 314/90/CEE del 13/6/1990 e che quindi, potesse essere legittimamente disapplicato.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato (6566/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

L’art. 42 del codice del turismo, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, al comma 1, che: “quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”.

L’art. 4, par. 6, dell’invocata direttiva (in vigore sino al 30/6/2018) dal canto suo stabilisce che: «Allorché il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 5 oppure se, per qualsiasi motivo, tranne la colpa del consumatore, l’organizzazione annulla il “servizio tutto compreso” prima della partenza, il consumatore ha diritto:

a) ad usufruire di un altro “servizio tutto compreso” di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo. Se il “servizio tutto compreso” è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo;

b) oppure ad essere rimborsato quanto prima della totalità dell’importo da lui pagato in applicazione del contratto».

«Com’è evidente – ha aggiunto il Consiglio di Stato – la trascritta disposizione sovranazionale, al ricorrere delle ipotesi in essa contemplate, intende assicurare al turista il diritto a usufruire di una meta alternativa, diritto che non potrebbe dirsi garantito laddove gli fosse proposto un servizio di qualità superiore ed egli, per poterne fruire, dovesse corrispondere una maggiorazione di prezzo.

La disposizione sovranazionale dev’essere quindi interpretata, pur in assenza di un’esplicita previsione sul punto, nel senso di attribuire al turista il diritto ad usufruire di un altro “servizio tutto compreso”, anche di qualità superiore (“qualora l’organizzatore e/o il venditore possa proporglielo”), senza dover sostenere ulteriori esborsi di denaro».

La norma interna in questo senso si sarebbe, pertanto, limitata a esplicitare una regola già ricavabile da quella sovranazionale, scongiurando qualsiasi ipotesi di contrasto normativo.

Il consiglio di Stato ha inoltre affermato che non è consentito al professionista trattenere alcuna delle somme obbligatoriamente versate dal turista al momento della prenotazione, a titolo di spese per la gestione della pratica.

L’art. 42 del codice del turismo, nella versione applicabile all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, attribuisce al turista, in caso di annullamento del pacchetto turistico prima della partenza per causa a lui non imputabile, in alternativa al diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico, quello di ottenere il rimborso della “…somma di danaro già corrisposta”.

Tale disposizione garantisce al turista la restituzione dell’intero prezzo pagato senza legittimare distinzioni, al suo interno, tra quota versata per il pacchetto turistico tout court e quota da imputare all’attività di gestione della pratica, posto che con la stipula del “contratto di pacchetto turistico” sorge tra turista e organizzatore un unitario rapporto nell’ambito del quale l’attività prodromica di “gestione della pratica” costituisce una delle prestazioni dovute dall’organizzatore per rendere possibile la realizzazione della causa contrattuale che si sostanzia nel godimento della vacanza per come essa viene dal medesimo proposta e dall’utente accettata (Cass. Civ., Sez. III, 24/4/2008, n. 10651).

La decisione

In altre parole, nel caso in cui nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie, che incidono sostanzialmente sull’esecuzione del viaggio, il turista ha diritto di recedere dal contratto, senza che il professionista possa trattenere alcuna delle somme versate, al momento della prenotazione, comprese quelle corrisposte per la stipula dell’assicurazione di viaggio.

Del resto, l’art. 36 del codice del turismo, nella formulazione applicabile ratione temporis, alla lett. c) prevede, tra l’altro, che costituiscano elementi del contratto: “prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista”.

La redazione giuridica

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