Con la Relazione tematica n. 56/2020, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha analizzato le novità normative sostanziali dettate dall’emergenza Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale

Nella Relazione tematica n. 56 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione viene evidenziato che lo shock economico da pandemia di Covid-19 mette sul tavolo due problematiche interconnesse: “quella della gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali; quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale”.

Si discute, quindi, di problematiche inerenti la fase esecutiva dei contratti di natura sinallagmatica dove il legale fra le due prestazioni risulta essenziale “poiché qualora una delle prestazioni venga a mancare, l’altra diviene sproporzionata vanificando il senso dell’operazione programmata”.

Sulla scia di tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in questi quattro mesi a causa della pandemia da Covid-19, sul piano del diritto sostanziale, è sorto un intreccio di norme emergenziali e transitorie volte, nel loro complesso, a paralizzare alcune disposizioni di diritto societario e concorsuale poiché contrastanti rispetto alla particolarità della crisi, a concedere “moratorie” generalizzate, a bloccare i rapporti negoziali per l’anno in corso, nell’attesa di tempi migliori o quantomeno prevedibili.

L’Ufficio analizza le suddette problematiche relativamente a:

  • norme sull’impossibilità sopravvenuta
  • norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta
  • inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria
  • norme sostanziali “anti-Covid”
  • norme “emergenziali” per le imprese in crisi
  • esecuzione delle procedure concorsuali minori
  • principi di conservazione del contratto
  • rinegoziazione dei contratti divenuti squilibrati

Secondo il Massimario, “qualora il sinallagma contrattuale sia stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata disattenda gli obblighi di protezione nei confronti dell’altra, limitare la tutela di quest’ultima alla risoluzione e al risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale”.

Un possibile rimedio potrebbe essere quello di richiedere un intervento del Giudice volto riequilibrare il rapporto contrattuale divenuto iniquo.

In tale contesto, viene precisato, “un intervento sostitutivo del Giudice sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale”.

E, qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

I rimedi giuridici ci sarebbero per fronteggiare tutto il contenzioso che, inevitabilmente, maturerà a latere dell’emergenza sanitaria e il “focus” individuato dall’Ufficio Massimario sulla impossibilità sopravenuta di eseguire il contratto, sulla eccessiva onerosità sopravvenuta, e sulla rinegoziazione dei contratti divenuti squilibrati, coglie appieno nel segno.

Avv. Emanuela Foligno

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