Accolto il ricorso della compagnia designata dal FGVS condannata a versare alle eredi di una vittima di incidente stradale un importo totale pari quasi al doppio del massimale minimo di legge

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è rilevabile d’ufficio l’incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada. E’ il principio richiamato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 16148/2019.

Nel caso esaminato, le figlie di una donna deceduta in un sinistro stradale avevano proposto appello contro la sentenza del Tribunale con la quale era stata rigettata “perché improcedibile”, la domanda dalle medesime proposta, in qualità di eredi della madre, nei confronti della compagnia assicurativa designata dal F.G.V.S. per la Campania e nei confronti del loro fratello, volta alla condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno morale derivante dalla morte della madre, deceduta a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi allorché, mentre si trovava in qualità di trasportata nell’auto di proprietà e condotta dal figlio, detta vettura, all’epoca sprovvista di regolare copertura assicurativa, a causa di una errata ed imprudente manovra del conducente, dopo aver tamponato un veicolo fermo in sosta, aveva invaso la corsia opposta di marcia e si era schiantata contro un muro.

La Corte territoriale di Napoli, in accoglimento del gravame e in riforma dell’impugnata sentenza, aveva condannato le controparti, in solido tra loro, a pagare alle appellanti la somma di Euro 229.432,92, cadauna, a titolo di risarcimento del complessivo danno non patrimoniale patito in conseguenza dell’incidente.

Nel ricorrere per Cassazione, la Compagnia assicurativa sosteneva che, pur essendo il massimale previsto dalla legge, ed essendo, quindi, lo stesso applicabile d’ufficio, comunque, sia in comparsa di costituzione in appello che nella successiva comparsa conclusionale, essa aveva precisato che l’esposizione dell’impresa designata non avrebbe potuto eccedere il massimale di legge vigente nel 2001, epoca del sinistro, pari ad Lire 1.500.000.000 ex D.P.R. 19 aprile 1993, in G.U. 2 luglio 1993, n. 153 e che la Corte di merito aveva ignorato tale indicazione e condannato la ricorrente ad un importo totale pari quasi al doppio del massimale di legge, di cui non aveva tenuto conto del tutto immotivatamente, “peraltro anche in assenza di una specifica domanda”.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta in quanto la Corte di merito, effettivamente, non aveva rilevato d’ufficio il limite del massimale di legge ancorché la società ricorrente ne avesse rappresentato la sussistenza.

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