Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento del danno subito in seguito a una caduta per inciampo in un grumo di cemento presente sul marciapiede

Con l’ordinanza n. 28035/2021, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna che si era vista rigettare, in sede di merito, la domanda risarcitoria, ex art. 2051 cod. civ., nei confronti del Comune e di Telecom Italia, i quali, a suo avviso, sarebbero stati responsabili dei danni a lei provocati da una caduta, avvenuta a seguito di inciampo in un grumo di cemento presente sul marciapiede, la cui vista era occultata da un manto di foglie.

A differenza del Tribunale, che aveva giudicato non provata la dinamica dell’incidente, la Corte territoriale aveva ravvisato nel comportamento imprudente della danneggiata gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, violazione dell’art. 2051 cod. civ., in particolare, per aver dato rilievo all’attraversamento avvenuto a distanza di poche decine di cm dal percorso deputato al passaggio pedonale.

Inoltre, contestava al Giudice a quo di aver ritenuto imprudenti e colposi comportamenti assolutamente normali, che una qualunque persona ordinariamente diligente terrebbe. La tesi prospettata dalla danneggiata è che non avrebbe dovuto considerarsi né inavveduta né imprudente la sua condotta, essendosi limitata a salire su un marciapiede, attraverso lo scalino, non intercluso ai pedoni attraverso transenne.

Gli Ermellini hanno ritenuto infondate le doglianza proposte.

La ricorrente aveva omesso del tutto di considerare che ad integrare il caso fortuito, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., non è solo la condotta vietata, ma quella che si atteggi, entrando in relazione con la cosa custodita, come irragionevolmente incauta tale da incidere causalmente al verificarsi dell’evento, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., sulla scorta del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.: “sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Né la ricorrente aveva in alcun modo allegato la prevedibilità della sua condotta, in considerazione del fatto che “una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest (…) la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 cod.civ., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (…) La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”.

Tutti gli argomenti spesi dalla ricorrente si concentravano sull’asserito omesso esame dell’influenza condizionante del modo di essere della cosa, cioè sulla presenza di una insidia, che, nell’ottica della previsione dell’art. 2051 cod. civ., interamente incentrata su un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), non assumeva rilievo.

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui