In caso di contestazioni parziali alla CTU, al Giudice è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l’emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l’accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione”. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 15914/2021 pronunciandosi sul ricorso di una cittadina che si era vista respingere dal Tribunale, con sentenza resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c, e in accoglimento del ricorso dell’Inps, a seguito della espletata ctu, la domanda diretta all’accertamento del requisito sanitario utile per la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave. Il Tribunale aveva escluso la esistenza delle condizioni sanitarie sulla base dell’indagine peritale svolta.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c per aver il tribunale pronunciato rispetto a prestazioni mai richieste (pensione di inabilità e indennità di accompagnamento) ed anche su richieste sulle quali non erano state proposte contestazioni successivamente all’ATPO (handicap grave), assumendo il vizio di ultrapetizione sia rispetto a prestazioni mai indicate del ricorso originario, che alle condizioni già accertate nella prima fase dell’ATPO e mai contestate.

Quanto alle prime, la stessa ricorrente, nel corpo del ricorso, indicava la originaria domanda diretta al “riconoscimento dello stato di invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%”. In ricorso non era quindi indicato, come invece avrebbe dovuto, la specifica prestazione cui l’accertamento era diretto. Tale indicazione era infatti necessaria al fine di valutare l’interesse concreto alla pronuncia non essendo ammissibili domande e pronunce di mero accertamento slegato dalla specifica prestazione. Nel caso in esame, pertanto, la assenza di indicazioni di quale fosse la specifica prestazione invocata rendeva inammissibile la censura poiché nessuna ultrapetizione si era verificata.

Quanto all’handicap grave, per il quale la ricorrente deduceva l’avvenuto accertamento delle condizioni sanitarie e la assenza di contestazioni, la Cassazione, alla luce del principio sopra esposto, ha ricavato che , a seguito della contestazione dell’Inps, l’intera domanda era devoluta al Tribunale che aveva pertanto correttamente disposto l’accertamento con riguardo a tutte le prestazioni oggetto della stessa.

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