La Corte di Cassazione ha ritenuto non idonee a escludere il diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio, la sua giovane età, le pregresse esperienze lavorative e il rifiuto di offerte di lavoro

La vicenda

La Corte d’Appello di Venezia aveva accolto l’impugnazione proposta dall’ex moglie, sancendo l’obbligo per l’ex marito di corrisponderle un contributo mensile di 300 euro a titolo di assegno di divorzio.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale decisione, l’uomo aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione della legge n. 898 del 1970 per aver la corte di merito ritenuto sussistente lo stato di bisogno dell’ex coniuge, quando invece “la stessa era in condizione di procurarsi denaro lavorando” (essendo giovane e avendo già lavorato in passato come commessa e come impiegata e conoscendo una seconda lingua, il tedesco), per non avere inoltre ordinato a quest’ultima l’esibizione della documentazione sui propri depositi o disposto indagini tributarie e non aver esaminato i documenti in atti e tenuto conto dei cespiti mobiliari e immobiliari della medesima, “fondandosi piuttosto su elementi non integranti presunzioni; e inoltre reputando irrilevante l’inadempimento da parte della predetta agli accordi di separazione”.

In altre parole, per il ricorrente la decisione della corte veneta era errata nella parte in cui aveva omesso di valutare fatti decisivi per il processo, quali la giovane età dell’ex moglie, la conoscenza del tedesco, le pregresse esperienze di lavoro, le offerte di lavoro nella località turistica di residenza, le sue disponibilità mobiliari e immobiliari, la disponibilità della casa coniugale e il mancato adempimento agli accordi di separazione.

La pronuncia della Cassazione

Ma i giudici della Suprema Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 30638/2019) hanno rigettato il ricorso ritenendo non sussistente alcuna violazione di legge fondata sul fatto che la corte territoriale non avesse disposto indagini tributarie sull’ex coniuge, trattandosi quest’ultima, di una facoltà rimessa al giudice,” atta a completare e integrare le prove”.

Neppure è stato ritenuto sussistente il denunziato vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dal momento che i fatti menzionati dal ricorrente al fine di escludere il diritto della controparte all’assegno divorzile o non erano decisivi (come la conoscenza del tedesco o le offerte di lavoro nella località turistica di residenza) o erano stati esaminati (come le pregresse esperienze di lavoro, le disponibilità mobiliari e immobiliari, la disponibilità della casa di abitazione coniugale e il mancato adempimento agli accordi di separazione, non ché la durata del matrimonio (8 anni), del resto non breve.

Per tutte queste ragioni la Corte ha rigettato il ricorso dell’ex coniuge e confermato la pronuncia di merito. 

La redazione giuridica

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