Banchina dissestata e responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cassazione civile, sez. III, dep. 16/12/2022, n.36901).

Banchina dissestata sula strada provinciale e caduta dell’utente che riporta lesioni fisiche.

I familiari della danneggiata convenivano in giudizio l’Amministrazione Provinciale per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso della congiunta, avvenuto a causa di complicazioni intraoperatorie verificatesi durante l’intervento di riduzione delle fratture riportate il 4.9.1998, a seguito della caduta in una buca presente sulla banchina dissestata nella strada provinciale che attraversava il centro abitato.

L’Amministrazione convenuta resisteva alla domanda e chiamava in garanzia la propria Assicurazione; al termine del giudizio il Tribunale di Avezzano rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.

I familiari della danneggiata impugnano la decisione ma la Corte di appello rigetta il gravame condannandoli al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, la Corte territoriale ha affermato che uno dei testi non aveva “visto esattamente dove e come sia caduta la donna”; né la mezzaluna priva di asfalto e posta sotto l’erba che cresceva sulla banchina dissestata, che lo stesso aveva riferito di aver visto sul luogo della caduta, sembrava poter “assumere le caratteristiche di una buca o di un’insidia di qualunque genere”; per di più, il teste non aveva “riferito che la donna era caduta per aver messo il piede in una buca”.

Anche le dichiarazioni degli altri testi non consentivano di ritenere provato l’esatto punto in cui si verificava la perdita di equilibrio, e la caduta, della donna.

Anche le dichiarazioni dell’incaricato della Provincia, che riferiva dell’esistenza di un “piccolo avvallamento tra il piano bitumato della strada e la banchina in terra”, “nulla aggiungevano per meglio comprendere la dinamica del fatto, ossia per individuare il punto esatto della caduta.

Sulla scorta di tali considerazioni risultava dubbia, e non raggiunta, la dimostrazione del nesso di causalità tra le incerte condizioni della banchina e il danno lamentato.

Oltre a ciò viene tenuto in considerazione che il sinistro avveniva in pieno giorno e che la banchina in questione era caratterizzata dalla presenza di vegetazione, sassi e terra nonché connotata da evidenti disconnessioni del ciglio stradale ai margini della parte asfaltata derivandone una piena avvistabilità di qualsivoglia buca, mezzaluna o avvallamento che dir si voglia.

Ciò significa che la donna avrebbe potuto evitare la situazione di pericolo anche perché ben conosceva lo stato di manutenzione della banchina in questione, posta a pochi metri dalla sua abitazione e percorsa abitualmente.

La Suprema Corte, investita della questione, evidenzia che la sentenza impugnata non ha preso una chiara posizione in punto di nesso causale fra la presenza della buca e la caduta della donna, in quanto non ha escluso che la caduta sia stata causata dalla buca presente nella banchina stradale, dato che ha affermato la possibilità di presumere il nesso e ha sviluppato ampie considerazioni sul fatto che la caduta fosse imputabile esclusivamente alla condotta “disattenta, negligente o imperita della danneggiata”.

Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano.

La Corte di appello non si è attenuta a tali principi ed ha erroneamente individuato il caso fortuito nella condotta disattenta della stessa danneggiata, prescindendo dall’accertamento della non prevedibilità e della non prevenibilità di tale condotta e della sua idoneità a sovrapporsi al modo di essere della cosa, elidendone l’efficienza causale e degradandola a mera occasione dell’evento di danno.

Per tali ragioni la decisione viene cassata con rinvio alla Corte territoriale che dovrà procedere a nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni esposte dalla Cassazione.

Avv. Emanuela Foligno

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