Accolto il ricorso di una signora che si era vista negare il risarcimento del danno subito per una caduta determinata da una buca aperta sul manto della strada comunale

Era caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale mentre rientrava a casa, a tarda sera. A suo dire, l’incidente era da ascrivere al fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla. Da lì l’azione nei confronti dell’Amministrazione al fine di vederne accertata la responsabilità per difetto di custodia della cosa, consistente sia nella omessa riparazione della buca, che nella mancata illuminazione dell’area.

I giudici di merito avevano rigettato rigettato la domanda, ritenendo che “la responsabilità da cosa incustodita è esclusa dal caso fortuito, consistente anche nella imprudenza del danneggiato”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la signora eccepiva che la sentenza impugnata non avesse applicato, nel caso in esame, “la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente”.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 26235/2021, hanno ritenuto di aderire alla doglianza proposta.

La decisione impugnata infatti si limitava a ricordare le regole, stabilite dalla Cassazione per la valutazione della responsabilità da cose in custodia, compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla diceva però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integrasse un caso fortuito che escludeva la responsabilità del custode. Difettava del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultavano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorreva motivare le ragioni che inducevano a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia sarebbe stato del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si diceva quale fosse stata.

“Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio – hanno specificato dal Palazzaccio – che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode”.

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