Respinto il ricorso dell’Amministrazione contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti dagli occupanti di un veicolo che avevano riportato lesioni in seguito all’impatto con una buca ricoperta d’acqua

La Suprema Corte, con la ordinanza n. 14095/2020 si è pronunciata sul ricorso di un Comune, ritenuto responsabile in sede di merito di un sinistro stradale determinato dall’impatto di una vettura, con la ruota anteriore destra, in una buca ricoperta d’acqua. A causa dell’urto l’autovettura si arrestava e gli occupanti venivano sbalzati contro le portiere dell’auto, che riportava danni meccanici, mentre i trasportati subivano lesioni personali.

In primo grado le richieste risarcitorie del proprietario e del conducente erano state rigettate, ma il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva ribaltato la decisione del Giudice di Pace non condividendone la valutazione in ordine alla prevedibilità dell’esistenza di una buca sulla base delle condizioni dell’intero tratto stradale e rilevando che, in considerazione delle caratteristiche della buca e della sua ubicazione, la stessa rappresentava un concreto pericolo per gli utenti della strada. Pertanto, trovando applicazione l’articolo 2051 del codice civile (in materia di danno cagionato da cosa in custodia) e in mancanza di prova liberatoria, il Giudice del gravame riteneva risarcibile il danno nei limiti determinati dal consulente d’ufficio.

Nel ricorrere per cassazione, il Comune eccepiva, tra gli altri motivi,  che gli attori, nonostante la strada fosse sconnessa, bagnata e piena di buche, con la sola luce dei fari, avrebbero dovuto usare maggiori cautele transitando a bassa velocità. L’amministrazione, inoltre, deduceva che dagli esiti della consulenza d’ufficio, non sarebbe emersa la prova del danno fisico subito oggettivamente dai danneggiati, ma solo una “riferita distrazione del rachide cervicale e contusioni all’emitorace sinistro”.

I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte rigettando il ricorso.

Le doglianze della ricorrente, infatti, non si confrontavano con l’argomentazione del Tribunale secondo cui vi sarebbe un giudicato interno riguardo al fatto storico allegato dagli attori (l’autovettura “finiva con la ruota anteriore destra in una buca piena d’acqua, circolando sulla strada…”); inoltre, non venivano contestate le caratteristiche rilevanti della buca (dimensioni 60 x 50 cm e profondità sino a 12 cm); peraltro, il giudizio di prevedibilità o meno della presenza di una buca colma di acqua, e su un tratto stradale non illuminato, costituiva valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, così come il riferimento alla velocità sostenuta, del tutto ipotetico se riferito alla tipologia di danni materiali al veicolo, peraltro ritenuti non dimostrati dal Tribunale.

Infondate anche le censure sui danni alla persona, poiché il giudizio di compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni lamentate dai trasportati era stato affermato dal consulente d’ufficio. Per entrambi, oltre al “riferito trauma distratto motivo”, il consulente aveva accertato una stabilizzazione delle menomazioni e aveva determinato l’invalidità permanente e temporanea.

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