Cremazione della salma senza consenso dei familiari (Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2023, n. 370).

Cremazione della salma senza il consenso dei parenti e conseguente risarcimento del danno.

La massima espressa dalla Suprema Corte è la seguente: “Il Regolamento di Polizia Mortuaria prevede la possibilità di procedere alla cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, previo consenso dei parenti. In mancanza, sussiste una lesione dell’interesse al culto dei defunti.”

L’Azienda concessionaria dei servizi cimiteriali veniva convenuta in giudizio per l’ottenimento del risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito della cremazione della salma del padre dell’attrice, successiva alla riesumazione.

Nessuno dei congiunti era stato informato della cremazione, in quanto l’unica raccomandata di informazione era stata inviata al vecchio indirizzo dell’attrice risultante dalla fattura delle spese di sepoltura. La domanda veniva accolta sia in primo che in secondo grado. Nello specifico, il Tribunale di Torino liquidava il danno non patrimoniale per euro 5.300,00; la Corte di Appello, invece, riduceva il risarcimento ad euro 2.500,00 ed evidenziava: “nel caso in cui, ricevuta la comunicazione, la parte si disinteressi, l’amministrazione non potrà procedere alla cremazione dei resti mortali, in quanto il disinteresse non equivale a consenso, con la conseguenza che, nel caso di disinteresse dei famigliari, si dovrà procedere ad una nuova inumazione; atteso che, nel caso di specie, l’appellante non ha dimostrato di aver informato i soggetti che dovevano esprimere il consenso (…), deve ritenersi provata la condotta illecita di Afc”.

L’Azienda comunale propone ricorso in Cassazione deducendo errata applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e della Legge Regionale Piemonte 20/2007.

Gli Ermellini danno atto della regola generale la quale prevede che “l’Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei familiari, o in caso di loro irreperibilità dopo 30 giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell’albo pretorio, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20.”

Ciò posto, la comunicazione individuale alla figlia del defunto è effettivamente stata effettuata ad un indirizzo errato. La norma richiede espressamente il consenso dei parenti, quale “atto strumentale alla tutela di un interesse preesistente, ossia non consistente nel consenso stesso: quello del vivente alla integrità del corpo del defunto e altresì alla possibilità di culto verso quest’ultimo […]”.

I congiunti hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, risarcibile ove derivi dalla violazione di interessi costituzionalmente tutelati, e dunque il ricorso della Azienda Concessionaria dei servizi comunali deve essere rigettato.

È pacifica la lesione subita all’interesse dei congiunti a seguito della cremazione della salma: “l’interesse al culto dei defunti non è leso soltanto dalla distruzione o dispersione del cadavere, ma altresì dalla imposizione di forme di culto che non sono previamente accettate dai parenti del defunto”.

Ed ancora, le norme di Polizia Mortuaria, che prevedono il previo assenso dei parenti alla cremazione, si traducono in un diritto ad essere informati e dunque ad acconsentire o meno alla cremazione.

Il consenso, pertanto, è atto strumentale alla tutela di un interesse preesistente, ossia non consistente nel consenso stesso: quello del vivente alla integrità del corpo del defunto, ed altresì alla possibilità di culto verso quest’ultimo. La legge prevede il consenso del parente proprio perché riconosce al parente un interesse non solo al culto verso il defunto, ma altresì a che la modalità di tale culto non sia imposta in forme diverse da quelle fino a quel momento esercitate.

In sostanza, il consenso dei parenti è strumentale alla realizzazione o alla tutela dell’interesse cosiddetto secondario al sepolcro. Conseguentemente, esso si distingue dall’interesse dei parenti a che la salma rimanga nel luogo di sepoltura per il periodo minimo previsto dalla legge, nonché ad avere risarcimento per l’illegittima anticipata traslazione, interesse sotteso al diritto primario, ossia al diritto di uso e godimento del sepolcro.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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