La quantificazione del danno biologico temporaneo in caso di distaccamento e spostamento in altra sede di clips metalliche utilizzate durante un intervento chirurgico

Al Tribunale di Monza si rivolge un paziente nel cui addome venivano rinvenute alcune clips metalliche utilizzate durante un intervento chirurgico. Il Giudice (Sentenza n. 152 del 30 gennaio 2019) analizza in modo impeccabile la quantificazione del danno biologico temporaneo con riferimento alle ipotesi in cui il periodo intercorrente tra la menomazione dell’integrità psicofisica e la guarigione risulti particolarmente lungo e sia caratterizzato da una sofferenza di notevole intensità.

Il danneggiato veniva operato alla fine degli anni novanta di ernia iatale e dopo l’operazione iniziò ad accusare forti dolori.  

Tre anni dopo veniva rilevata la presenza nell’addome di corpi estranei, consistenti in clips metalliche utilizzate per l’intervento di ernia iatale che si erano staccate dalla loro collocazione originaria.

Trascorsi tre anni da tale scoperta l’uomo veniva sottoposto a una nuova operazione chirurgica nel corso della quale furono rimosse due clips.

A ulteriore distanza di due anni veniva rinvenuta  altra clip nella ragione pelvica che rendeva necessaria l’esecuzione di un terzo intervento per la sua asportazione.

Il Tribunale di Monza, respinge la risarcibilità di lesioni psichiche, ma dichiara accertata la sussistenza del danno biologico temporaneo e permanente.

Questi ultimi pregiudizi, infatti, sono collegati all’esecuzione dell’intervento di ernia iatale e, sebbene, il CTU non ha raggiunto alcuna certezza in ordine alla correttezza della tecnica utilizzata per collocare le graffette, il Tribunale di Monza ritiene che, gravando sulla struttura sanitaria l’onere di provare la corretta esecuzione dell’intervento, i danni del paziente vadano ascritti alla convenuta.

Ciò posto, il Tribunale ricorda che il periodo di malattia, conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica e la guarigione con postumi permanenti, integrano gli estremi del danno biologico, ma l’identità della loro natura giuridica non deve far dimenticare che si tratta di pregiudizi ben diversi sul piano fattuale.

Il Giudice, quindi, deve liquidare il danno non patrimoniale alla salute e ove sia allegata e provata l’esistenza di un’inabilità temporanea e un’invalidità permanente, deve monetizzare tanto l’una quanto l’altra.

Inoltre il danno biologico di natura permanente dev’essere determinato soltanto a far tempo dalla cessazione di quello temporaneo, posto che la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe un’inammissibile duplicazione dello stesso danno (Cass. civ. sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26897; Cass. civ. sez. III, 25 febbraio 2004, n. 3806).

La particolarità della pronunzia in esame risiede proprio nella particolarità della liquidazione del danno biologico temporaneo.

In linea generale, sia secondo il meccanismo delineato dal codice delle assicurazioni private, sia del sistema tabellare, il computo della somma che si presta a compensare il danno biologico temporaneo muove dalla predeterminazione di un importo che dev’essere moltiplicato per i giorni di inabilità assoluta.

Al medesimo ammontare si fa riferimento anche per i giorni di inabilità temporanea parziale, operando una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta.

La CTU espletata limitava a 45 giorni il periodo di danno biologico temporaneo,  il Tribunale invece reputa necessario  computare tutti i giorni che si sono succediti fino all’asportazione della terza clip.

Considerata la notevole ampiezza dell’arco temporale tra l’esordio dei disturbi lamentati dall’uomo e il momento di eliminazione dei fattori che ne erano alla base ne consegue l’attribuzione di una somma cospicua a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo.

Ciò che rileva è il concreto atteggiarsi delle circostanze in quanto i pregiudizio temporaneo può essere completamente disomogeneo sotto il profilo dell’intensità.

Per completezza espositiva si richiama la pronunzia resa dal Tribunale di Udine del 19/11/2015 che considerava e liquidava oltre 600 giorni di inabilità temporanea.

Avv. Emanuela Foligno

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