In mancanza di prove circa l’addebitabilità dell’accaduto al ‘caso fortuito’, la presunzione di responsabilità è a carico dell’azienda

Uno sbalzo di corrente elettrica aveva provocato il danneggiamento di vari elettrodomestici, oltre al deterioramento del pesce che si trovava all’interno del frigorifero. Così un utente dell’Enel ha deciso di chiamare in giudizio l’azienda per ottenere il risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di Chieti, pronunciandosi in grado di appello gli aveva dato ragione. Secondo il Giudice, infatti, sarebbe stata a carico dell’Enel la presunzione di responsabilità, in quanto la società elettrica “non aveva fornito alcuna prova della addebitabilità dell’accaduto al cosiddetto’ caso fortuito’”.
Nel ricorrere per cassazione, l’Enel evidenziava, invece, come il contratto sottoscritto dall’utente contenesse una clausola che esonerava la società erogatrice di energia elettrica da ogni responsabilità “nelle ipotesi in cui, per cause accidentali, si fossero verificate interruzioni o limitazioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione”.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso privo di fondamento e ha pertanto deciso di confermare integralmente, con la sentenza n.11193/2017, la pronuncia emessa nel precedente grado di giudizio, condannando peraltro la società ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
Per i Giudici di Piazza Cavour, il Tribunale aveva motivato del tutto adeguatamente la propria decisione, ricostruendo correttamente i fatti di causa e giustificando la decisione di condanna. La società, infatti, non aveva  dato atto che lo sbalzo di corrente e il conseguente danneggiamento degli elettrodomestici si fossero verificati per “caso fortuito”, rendendo quindi impossibile applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 2050 del codice civile.

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