Appare evidente, secondo il CTU, che il lavoratore durante il turno lavorativo sovraccaricasse il rachide cervico-dorso-lombosacrale, assumendo posture non ergonomiche (Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1927/2021 del 30/11/2021 RG n. 2785/2018)

Il lavoratore chiede nei confronti dell’Inail riconoscersi che le patologie di cui è affetto (ernie discali e avvallamento del piatto vertebrale) sono da considerarsi malattia professionale indennizzabile ai sensi del DPR n. 1124/1965, così come modificato dal D. Lgs. N.38/2000, con un’indennità permanente complessiva pari al 20% del totale, o a quella maggiore o minore invalidità che emergerà in corso di causa.

Chiede, dunque, la condanna dell’Istituto all’indennizzo previsto dall’art. 13, comma 2, lett. a o b, del D. lgs. N. 38/2000 correlato alla percentuale del 20% del totale, o a quella maggiore o minore percentuale invalidante che emergerà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda si no all’effettivo soddisfo.

Nello specifico il ricorrente deduce che svolgeva l’attività di Operatore di esercizio presso l’Azienda Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria in maniera continuativa dal 15.10.2002, data dell’assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato, pur avendo lavorato presso la stessa Azienda e con le stesse mansioni con contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra l’01.11.2001 ed il 31.12.2001 ed in quello compreso tra l’01.10.2002 ed il 15.10.2002.

In data 15.09.2014, a causa di forti dolori alla cervicale, alla colonna dorsale ed alla zona lombare, che si acuivano al termine dell’orario di lavoro, costringendolo all’assunzione di farmaci antidolorifici, si sottoponeva a RMN e venivano diagnosticate ernia discale posteromediana/ paramediana destra D5 -D6, ernie discali D6 -D7 e D7 -D8 in sede paramediana destra, protrusione discale posteriore L3 -L4, ernia discale L4 -L5 con componente postero -mediana, protrusione discale postero -mediana L5 -S1, avvallamento del piatto vertebrale superiore D12 in sede anteriore, con ernia intraspongiosa nel contesto.

In data 01.04.2015 si sottoponeva a esame RMN cervicale e ad RMN colonna lombare all’esito dei quali venivano diagnosticate piccole ernie discali C4 – C5, C5 -C6 e C6 -C7 in sede postero-mediana, note di spondilosi, riduzione di altezza dei dischi intersomatici C4 – C5, C5 -C6, e C6 -C7 nonché verosimile lisi istmica bilaterale di L5, ernia discale postero mediana/paramediana destra L4 -L5, protrusione discale posteriore L5 -S1, diffuse note di spondilosi, moderate alterazioni degenerative delle articolazioni interapofisarie L4 -L5 ed L5 -S1, cisti radicolari S2 bilateralmente, multiple aree rotondeggianti in T2 e T1, localizzate nei corpi vertebrali D11, L4 ed L5.

Attese le patologie riscontrate a seguito del primo esame RMN, chiedeva all’Inail, il riconoscimento della malattia professionale. A seguito della visita medica veniva esclusa l’esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, per cui la pratica veniva archiviata.

Seguiva opposizione e l’Inail confermava l’inesistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, con provvedimento del 01.07.2015.

Anche in giudizio l’Istituto contesta ed esclude l’esposizione a rischio morbigeno deducendo che le fonti di rischio enunciate da controparte e limitate alla semplice conduzione di autobus di linea, non sono incluse nelle tabelle di legge quale causa di sviluppo della malattia denunciata e che nessuna allegazione veniva fornita in relazione al rischio morbigeno lavorativo concreto, qualificato e individuale.

Il Tribunale ritiene il ricorso parzialmente fondato.

La CTU ha concluso che: “Il lavoro di autista addetto alla guida di Pullman, com’è notorio, si svolge in posizione seduta e durante le ore lavorative il rachide non è in posizione ergonomica ed è soggetto a continue torsioni e sollecitazioni meccaniche durante la corsa anche per lunghi tragitti, con movimenti eseguiti con posture incongrue con ripetuti e costati movimenti di torsione del rachide cervico – dorso – lombare. Appare evidente che il periziato durante il turno lavorativo sovraccaricasse il rachide cervico – dorso -lombosacrale, assumendo posture non ergonomiche. Le infermità rilevate a carico del rachide cervico – dorso -lombare e sacrale sono inserite nella Lista 2 delle malattie professionali la cu i origine lavorativa è di limitata probabilità, come previsto dal D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.9.2014 serie generale 212. Orbene, in questa lista, al gruppo 2 -malattie da agenti fisici esclusi tumori in quanto riportati al gruppo 6, al n. 03, l’ernia discale lombare è elencata come malattia a limitata origine lavorativa in quanto provocata, come vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. Appare evidente che esiste la correlazione tra le cause indicate come favorenti e scatenanti le patologie di cui è affetto il periziato con la prestazione lavorativa dello stesso .(. ) Pertanto alla luce di quanto sopra detto si può affermare che i postumi permanentemente invalidanti si valutano nella misura del 6 % secondo le tabelle del danno biologico permanente D.M. 12 luglio 2000 Il complesso invalidante si è consolidato dallo 01.04.2015 , epoca in cui il periziato ha effettuato RM lombare alla cui osservazione si associavano note di spondilosi e verosimile lisi istmica bilaterale di L5 con Ernia discale postero mediana / paramendiana destra L4 -L5, che impronta il sacco durale”.

Conseguentemente, la domanda è parzialmente fondata e l’Istituto viene condannato al pagamento della relativa prestazione in capitale per danno biologico.

Non sussiste, invece, il requisito per la rendita invocata.

Spese parzialmente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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