Accolto il ricorso dei genitori di un minore contro la sentenza di appello che aveva negato la pretesa risarcitoria per la frattura del dito subita dal figlio

Con l’ordinanza n. 10024 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dai genitori di un minore che avevano convenuto in giudizio la proprietaria di un’autovettura a bordo della quale il figlio aveva subito la frattura del terzo dito della mano sinistra, determinata dalla chiusura dello sportello lato sinistro ad opera del conducente, ovvero il padre.

In primo grado, la pretesa risarcitoria degli attori – avanzata, peraltro, anche nei confronti della compagnia assicurativa – era stata respinta. Il Giudice di pace, in particolare, aveva ritenuto inapplicabile l’art. 2054 del codice civile, in materia di circolazione dei veicoli, ritenendo che la norma si riferisca solamente alle ipotesi di “veicolo in movimento”.

Anche il Tribunale aveva respinto l’appello proposto dai genitori, non riconoscendo alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento, erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta, e “non per mettersi in moto o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché era intento a parlare con un suo amico e non voleva che il figlio di sei/sette anni scendesse dal veicolo e si allontanasse; il gesto, quindi, nulla aveva a che fare con la circolazione ed era ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano che deve ricondursi al concetto di “circolazione stradale” di cui all’art. 2054 c.c. anche la sosta del veicolo su strada pubblica. Lamentavano, inoltre, che il Tribunale non aveva considerato che il minore aveva subito le lesioni mentre si trovava all’interno dell’auto, che si era appena fermata su strada pubblica.

Per i Giudici Ermellini il motivo è fondato.

In base alla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade”.

Il Giudice del gravame, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. solo perché il sinistro in questione, da cui era derivata la frattura del dito, si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura, non si è attenuta a tali principi. Da li la decisione di cassare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, in persona di diverso Magistrato.

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