La Corte di Cassazione ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui il convivente more uxorio ha diritto ad avanzare all’Ufficio G.I.P. presso il competente Tribunale l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, nel caso di decesso della persona offesa dal reato, nelle more del procedimento penale.

Analizziamo, pertanto, l’iter logico argomentativo seguito dagli Ermellini (sentenza 12742/17 Cass. Pen.).
La Giurisprudenza di Legittimità ha esaminato la vicenda partendo da quanto espressamente statuito dall’art. 90 co. 3 del Codice di Rito, secondo cui, in caso di morte sopraggiunta della persona offesa dal reato, le facoltà ed i diritti previsti dalla Legge sono esercitati dai prossimi congiunti.

Ebbene, chi sono i prossimi congiunti? Ossia, quale categoria di parenti rientra nell’alveo dei c.d. prossimi congiunti?
I prossimi congiunti, ai sensi dell’art. 307 c.p., sono, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la prole, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti.
Dunque, prima della pronuncia, oggetto della mia breve disamina, erano solo questi i soggetti legittimati ad avanzare l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta dal Pubblico Ministero Inquirente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 12742/2016, ha enunciato un importantissimo principio di diritto, inserendo nell’ambito dei prossimi congiunti anche il convivente more uxorio.
Sicuramente, si tratta di una rilevante innovazione Giurisprudenziale e certamente conforme alla attuale situazione “familiare”. Infatti, al giorno d’oggi, sono molte le coppie che preferiscono la convivenza al matrimonio, per i più svariati motivi, prima tra tutti quello economico (così come ho potuto leggere in statistiche pubblicate sul web).
La convivenza, infatti, non fa sorgere quei diritti propri dei coniugi (fedeltà reciproca, assistenza morale, collaborazione materiale) ma, tuttavia, da un punto di vista squisitamente pratico, tra i conviventi vi è il medesimo legame affettivo che sussiste tra i coniugi. Gli Ermellini, pertanto, hanno enunciato il sopra richiamato principio di diritto, proprio alla luce di questo presupposto.

Infatti, il Collegio di Legittimità, richiamando testualmente il “nucleo relazionale affettivo” che spinge due persone a contrarre matrimonio (con conseguente insorta di diritti ed obblighi), ha affermato che tale “nucleo relazionale affettivo” sussiste, invero, anche tra i conviventi.
In altre parole, il legame affettivo che sussiste tra marito e moglie è il medesimo che sussiste tra i conviventi more uxorio e, pertanto, sarebbe illegittimo non annoverare tale, ultima, categoria di soggetti tra i prossimi congiunti, titolari appunto del diritto di avanzare opposizione alla richiesta di archiviazione.

Dunque, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella motivazione della sentenza individuata dal n° 12742/2016 è il seguente: “Il convivente more uxorio, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato ha diritto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 410 cod. a proc. pen. ed ricorrere per cassazione avverso il provvedimento relativo”.
Dunque, ad avviso di chi scrive, è certamente un principio di diritto attuale, che garantisce una tutela maggiore a molte coppie, che preferiscono la “via della convivenza” a quella del matrimonio.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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