In assenza di un accertamento in ordine alla responsabilità del sinistro, viene applicata la presunzione di concorso di colpa, in egual misura, ai sensi dell’art. 2054 c.c. (Tribunale di Paola, Sentenza n. 448/2021 del 22/06/2021 RG n. 100217/2012)

L’automobilista cita a giudizio conducente, proprietario e Compagnia assicurativa del veicolo Renault Clio, oltre alla propria Compagnia, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale del 31.10.2020, previo accertamento della responsabilità prevalente nella misura del 70% del veicolo Renault.

In particolare l’attore deduce che mentre si trovava alla guida del proprio veicolo Fiat Uno, in prossimità dell’incrocio con la strada che porta alla località denominata Arieste, dopo essersi assicurato di avere la destra libera, nell’attraversare veniva imprevedibilmente investito dalla Renault Clio a causa della sua eccessiva velocità e della guida in stato di ebbrezza per la quale veniva sanzionato con verbale elevato dai Carabinieri di Scalea che intervenivano sul posto.

Nel corso del giudizio, interveniva, in data 3.6.2013, tra l’Assicurazione e l’attore un l’accordo transattivo che prevedeva il paga mento della somma di euro 2.000,00 – ulteriore rispetto a quella di euro 5.200,00 già versata -, a tacitazione di ogni pretesa anche nei confronti di eventuali coobbligati per i fatti oggetto del presente giudizio.

Pertanto, viene dato atto della cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le parti, anche se le altre parti convenute non hanno preso parte all’accordo transattivo, in quanto il credito vantato dall’attore è estinto.

Rimane da statuire in ordine alle spese di giudizio.

Sul punto, il Tribunale evidenzia che in assenza di un concreto accertamento risolutivo in ordine alla responsabilità del sinistro, bisogna fare applicazione della presunzione di concorso di colpa, in egual misura, ai sensi dell ‘art. 2054 c.c.

Per quanto riguarda i danni materiale della Fiat Uno, sono stati documentati interventi di carrozzeria per euro 4.604,00.

Inoltre, in punto di danno non patrimoniale, l’attore ha subito, come risulta da certificazione di pronto soccorso “trauma contusivo regione fronto-temporale dx, frattura 3° distale radiale dx, escoriazioni multiple f.l.c. piramide nasale guancia dx e regione temporale dx, frattura anche del III e IV metacarpo sinistro.

Ciò posto, l’ammontare dei danni, patrimoniali e non, patiti dall’attore, sarebbe stato superiore complessivamente all’importo di euro 14.200,00 e che gli sarebbe spettato, ragionando sul concorso di pari responsabilità, più dell’importo di euro 7.200,00 ricevuti, anche se inferiori dei maggior importi richiesti con l’atto di citazione in ragione dell’esclusione dell’invocata responsabilità prevalente del convenuto.

Ergo, alla luce della soccombenza virtuale reciproca, vengono compensate le spese di giudizio tra le parti.

Il Tribunale, quindi, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

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