Pur in presenza di luce verde i conducenti devono tenere comunque una condotta prudente nell’attraversamento dell’incrocio semaforizzato (Tribunale di Milano, sez. X, sentenza n. 8199 del 11 dicembre 2020)

Un ciclista veniva investito dal veicolo Fiat Palio che, in prossimità di un incrocio semaforizzato, non rispettava il rosso e procedeva a velocità elevata.

A causa del sinistro, l’uomo ha lamentato:

  • danni alla bicicletta di sua proprietà per un to tale di E uro 500,00;
  • lesioni fisiche, nella specie “frattura composta delle apofisi spinose di D3, D4 e scomposta di D5, D6 e D7, dubbia sottile rima di frattura a carico dell ‘apofisi spinosa D2; frattura composta limitante somatica superiore di L 3; frattura composta trochite omerale dx.”

L’Assicurazione del veicolo Fiat palio contesta la ricostruzione del sinistro e invoca il concorso di colpa del ciclista nella causazione dell’evento, poiché non si fermava prima della linea di arresto.

Pertanto, sulla scorta di una responsabilità paritaria al 50% versava al ciclista l’importo di euro 22.035,00.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale e prove testimoniali e all’esito il Tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro non è riconducibile in via esclusiva a uno dei due conducenti.

Non risulta superata la presunzione di cui all ‘art. 205 4, 2° comma, c.c, che opera sino a quando non sia fornita una prova contraria che possa consentire di stabilire con certezza il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti.

Per superare tale presunzione è necessario provare di aver mantenuto una condotta prudente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e anche il danneggiato deve fornire tale prova.

Rammenta il Tribunale che è sempre necessario che l’altro soggetto dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarlo e di aver rispettato le norme di prudenza del Codice della strada.

Le dichiarazioni rese dal conducente dell’autoveicolo e dal conducente della bicicletta sono contrastanti in quanto entrambi affermano di aver impegnato l’incrocio semaforizzato con luce verde per il proprio senso di marcia.

Inoltre, non possono essere considerate dirimenti le dichiarazioni rese dal teste perché contraddittorie e prive di attendibilità.

Ciò posto, viene evidenziato che pur in presenza di luce semaforica verde i conducenti devono tenere una condotta prudente nell’attraversamento dell’incrocio, inoltre l’ampiezza dell’incrocio in questione rende impossibile non accorgersi del sopraggiungere di altri veicoli.

Per tali ragioni viene ritenuto sussistente un concorso colposo nella causazione del sinistro in capo a entrambi i conducenti nella misura del 50%.

Relativamente alle lesioni fisiche subite dal ciclista la CTU ha quantificato:

  • un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 5 (cinque);
  • un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% par i a giorni 75 (settantacinque) ;
  • un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a ulteriori giorni 30 (trenta);
  • un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari a ulteriori giorni 31 (trentuno), con postumi invalidanti permanenti nella misura del 20%.

Inoltre, il Tribunale aumenta l’importo standard previsto dalle Tabelle nella misura del 10% considerato quanto rilevato dal CTU : “In proposito, il c.t.u. ha rilevato che i postumi residuati all ‘attore , per natura ed entità, appaiono idonei a determinare affaticabilità nello svolgimento dell ‘attività lavorativa di addetto alle pulizie in misura tale da renderla usurante”.

Complessivamente viene liquidato in favore del ciclista l’importo di euro 76.904,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente, e l’importo di euro 8.400,00 per danno biologico temporaneo, che andrà ridotto del 50% per l’accertato concorso di colpa nell’evento.

Avv. Emanuela Foligno

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