Infezione nosocomiale alla gamba sx a seguito di frattura (Tribunale Locri, Sentenza n. 495/2022 pubblicata il 26/07/2022).
Infezione nosocomiale alla gamba sx a seguito dei trattamenti sanitari della frattura.
Il paziente cita a giudizio l’Azienda Ospedaliera e la Provincia per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza rispettivamente del sinistro occorsogli sulla strada provinciale non correttamente manutenuta e dell’inadempimento dell’Azienda Ospedaliera agli obblighi di asepsi ed antisepsi che cagionavano la infezione nosocomiale lamentata.
In punto di fatto, l’uomo mentre percorreva la strada provinciale a bordo del proprio motociclo, all’uscita da una curva destrorsa, trovava sulla carreggiata un ostacolo, a suo dire, imprevisto, imprevedibile e non evitabile, costituito da pietre e terriccio; che, in conseguenza rovinava sull’asfalto riportando lesioni personali (frattura del piatto tibiale e del terzo prossimale della tibia sin., frattura composta della testa del perone sin.), oltre a danni materiali al motociclo.
Deduce che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivi dell’Ente proprietario della strada che non ha adottato tutte le misure preventive e/o di sicurezza e/o manutentive utili ad evitare l’evento.
Dopo il sinistro veniva ricoverato con diagnosi di “Frattura del piatto tibiale e del terzo prossimale della tibia sin.; Frattura scomposta della testa del perone sin.“ Veniva sottoposto ad intervento chirurgico per frattura scomposta del piatto tibiale esterno sx trattata con placca e viti e, a poche ore dalla dimissione, a causa di forti dolori, perdeva i sensi e veniva soccorso dal personale del 118.
Il continuo peggioramento delle condizioni lo costringeva ad un nuovo ricovero presso il medesimo Ospedale all’esito del quale si accertava che durante il primo ricovero aveva patito infezione nosocomiale delle ossa, tibia e perone con secrezione della ferita chirurgica, trattata con terapia antibiotica, camera iperbarica e medicazioni giornaliere.
L’infezione era determinata da: Staphylococcus haemolytlcus ed epidermidis; seguivano numerosi ricoveri per Osteomielite acuta piatto tibiale sx che necessitava di nuovo intervento chirurgico per la rimozione mezzi di sintesi e della vite libera con rondella.
In ordine alla responsabilità dell’Azienda Ospedaliera deduce, in particolare, ulteriore peggioramento delle condizioni di salute assumendo che, avendo erogato inadeguate prestazioni routinarie, avrebbe riportato una malattia nuova ed ulteriore rispetto a quella di ingresso.
Difatti, a seguito degli accertamenti eseguiti dai N.A.S. su indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, la sala operatoria del Reparto di ortopedia veniva posta sotto sequestro per carenze igienico-sanitarie e strutturali tali da costituire pericolo per la salute dei degenti ai sensi del D.L. 91/2008.
Per contro, l’Azienda Sanitaria contesta la fondatezza della domanda e deduce assenza di nesso di causalità.
Sulla domanda per responsabilità da cose in custodia invocata nei confronti della Provincia per difetto di manutenzione della strada provinciale, il Tribunale non ravvisa i presupposti di cui all’art. 2051 c.c., avuto riguardo alle concrete modalità di verificazione del sinistro.
Per quanto concerne, invece, l’asserita responsabilità dell’Azienda Sanitaria, l’attore ha dedotto che in conseguenza della infezione nosocomiale ha dovuto affrontare un lungo periodo di trattamento farmacologico, di revisione chirurgica e di camera iperbarica.
Il Tribunale evidenzia che nessun problema si pone ai fini dell’accertamento della responsabilità della Struttura sanitaria, in quanto il relativo regime che, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stata strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell’art. 1228 c.c., è applicabile all’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario.
Secondo il CTU, “pur essendo stato eseguito correttamente l’intervento chirurgico di osteosintesi, nel successivo periodo di 10 giorni, era stata accertata un’infezione da Staphylococcus Haemolyticus ed Epidermidis della parte superficiale, profonda ed ossea (osteomielite) evidentemente dovuta ad una contaminazione della parte durante l’atto operatorio dovuta ad inadeguata prevenzione delle infezioni con inadeguata asepsi in sala operatoria……è quindi imputabile alla condotta omissiva dei sanitari l’inquinamento della ferita ed il grave processo infettivo della parte con successiva necessità di cure mediche e chirurgiche per un lungo periodo di tempo, ivi compresa la camera iperbarica.”
Ed ancora il CTU ha specificato che “i trattamenti successivi all’intervento di osteosintesi e le ulteriori lesioni patite in conseguenza dell’infezione non possono ritenersi conseguenze del trauma riportato nel sinistro, ma rappresentano cause sopravvenute idonee di per sé sole a determinare l’aggravamento delle condizioni di salute per effetto dell’infezione.”
Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico conseguente alla infezione, il CTU ha determinato un danno biologico pari al 6%.
Avv. Emanuela Foligno
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