Verranno ridotti gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione annuale.

Con la circolare del 6 giugno 2018, n. 80 l’INPS ha recepito le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate che ha ridotto dal 3,50% al 3,01% gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo in ragione annuale.

La novità decorre dal 15 maggio 2018. Essa troverà applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A disporre l’applicazione degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, è l’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973. Il tutto a decorrere dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento.

Gli interessi di mora sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Nell’aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate aveva fissato tale misura al 3,50% in ragione annuale, con effetto dal 15 maggio dello stesso anno.

Tuttavia, poiché l’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,01% in ragione annuale.

Ciò è avvenuto dopo aver interpellato a riguardo la Banca d’Italia, con provvedimento protocollo n. 95624/2018.

Ora, in virtù di tale provvedimento verrà modificata anche la misura degli interessi di mora di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Quest’ultima norma dispone che, a seguito del raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, “sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

 

 

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