In caso di contestazione della CTU i motivi devono essere specifici e contrapposti a quelli espressi dal consulente a pena di inammissibilità (Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 389/2021 del 03/03/2021 RG n. 4517/2019)

Il beneficiario dell’invalidità civile cita a giudizio l’Inps onde ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile.

Nello specifico, con ricorso depositato in data 16.112.2019 il ricorrente deduce:

  • che presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile;
  • che veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido civile nella misura del 60%;
  • che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
  • che il CTU depositava relazione peritale riconoscendo la percentuale di invalidità del 69%;
  • ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria, e proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell’elaborato peritale.

Si costituisce in giudizio l’Inps eccependo la decadenza del diritto e l’improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito contestando la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Il Tribunale ritiene la domanda inammissibile.

Viene premesso che i motivi di contestazione della CTU, a seguito di dissenso, devono essere specifici e che in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal CTU, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Le contestazioni rivolte all’elaborato peritale da parte del ricorrente sono pressoché censure generiche di erroneità e inadeguatezza e non evidenziano l’errore tecnico che il Consulente avrebbe commesso, né specificano gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.

Invero, la CTU svolta nella fase di ATP è condivisibile perché basata sull’anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immune da errori di metodo o vizi logici.

Il Consulente ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di uno stato di invalidità civile pari al 69 % di cui al DM 02/92 a far data dalla presentazione della domanda.

Per quanto esposto, non vi sono i presupposti per rinnovare la Consulenza d’Ufficio e il ricorso viene considerato inammissibile.

Nonostante il principio della soccombenza, in punto di spese di lite il Tribunale nulla statuisce in quanto il ricorrente ha dichiarato la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. , come risulta comprovato dalla documentazione allegata.

Le spese della Consulenza Tecnica d’Ufficio Medico-Legale vengono poste a carico dell’Inps.

In conclusione, il Tribunale di Castrovillari, dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese di giudizio; pone le spese della Consulenza Tecnica d’Ufficio definitivamente a carico dell’I.N.P.S.

Avv. Emanuela Foligno

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