Respinto il ricorso di un uomo che chiedeva di essere risarcito per le lesioni riportate in seguito alla caduta dalla balaustra di un Condomino

Con la sentenza n. 8478/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che si era visto respingere, in sede di merito, la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di un Condominio per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta occorsagli mentre si trovava appoggiato ad una balaustra che aveva improvvisamente ceduto. Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano ritenuto che, in base alle testimonianze raccolte, anche se de relato, l’uomo stesse in piedi sulla balaustra e, quindi, avesse dato causa alla caduta.

Tra i motivi di ricorso per cassazione l’impugnante lamentava che il Collegio territoriale avesse pronunciato oltre il limite della difesa, considerando applicabile l’art. 2051 del codice civile e affermando che il Condominio appellato avesse fornito prova del caso fortuito.

I Giudici Ermellini tuttavia, hanno obiettato che era stato lo stesso soggetto ad aver riportato le lesioni a prospettare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sottolineando come la prova del caso fortuito, ravvisabile anche in una condotta esorbitante della parte che agisce invocando la speciale responsabilità per cose in custodia, possa essere fornita anche mediante dimostrazione che la detta condotta sia stata di per sé sola causativa dell’evento.

“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia – afferma la Suprema Corte –  la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.”.

Sicché, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

La redazione giudica

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