Illegittimo il licenziamento intimato al dipendente perché i fatti contestati non sussistono e la pretesa datoriale è inesigibile a causa dell’eccessivo carico di lavoro

La vicenda

La Corte d’appello di Catanzaro aveva annullato il licenziamento intimato a un dipendente di una compagnia assicurativa, ordinando la reintegrazione nel precedente posto di lavoro e il riconoscimento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello del rientro effettivo.

Al lavoratore era stata contestata una condotta “gravemente colposa” posta in essere nell’espletamento della sua attività di liquidatore di sinistri, negli anni 2006/2010; in particolare, gli era stato contestato di non aver effettuato, prima di disporre i pagamenti, quell’attività istruttoria necessaria ad accertare il reale verificarsi o la reale modalità di accadimento dei sinistri stradali e delle conseguenti lesioni e ciò, a fronte di eventi – nella prospettiva datoriale – anomali; tanto in relazione a 18 episodi.

La decisione

La corte d’appello aveva esaminato singolarmente i 18 episodi contestati e aveva ritenuto l’insussistenza di ciascuno di essi; aveva, inoltre, osservato che la conoscenza di quelle anomalie contestate, il cui accertamento richiedeva una dispendiosa e mirata attività di indagine, era di fatto inesigibile visto il ragguardevole carico di lavoro gravante sul dipendente.

La Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 25355/2019) ha confermato la decisione impugnata, osservando che l’accoglimento della domanda del lavoratore volta ad accertare l’illegittimità del licenziamento era fondata sul rilievo dell’insussistenza dei fatti contestati, mentre le ulteriori considerazioni in ordine alla inesigibilità della condotta pretesa, in ragione del carico di lavoro, risultavano meramente rafforzative e prive, perciò, di autonoma rilevanza.

Avv. Sabrina Caporale

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