Mancato mantenimento ai figli e alla ex moglie causano la reclusione del padre inadempiente.

Mancato mantenimento a figli ed ex coniuge (Cassazione Sezione penale, n. 27929/2022).

La vicenda riguarda il mancato rispetto dell’obbligo al contributo di mantenimento nei confronti dei figli e della ex moglie.

In buona sostanza, se l’ex marito è obbligato a corrispondere un assegno mensile di 600 euro per la ex moglie e i figli è corretto applicare la pena della reclusione superiore al massimo edittale perché il reato è plurioffensivo

Nel caso di mancato mantenimento  per la ex moglie e i figli si può applicare la condanna alla pena della reclusione nelle misura superiore al massimo di un anno previsto dalla norma, perché se non adempie al suo obbligo commette un reato plurioffensivo.

L’imputato viene condannato in primo grado per il delitto di quell’articolo 570 co. 2 n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie e ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento di euro 600 mensili stabilito dal Giudice.  

Secondo il primo Giudice, i reati ascritti devono considerarsi unificati dal vincolo della continuazione, per questo lo condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, sospensivamente condizionata al pagamento della provvisionale di euro 4000,00.

La Corte di Appello conferma la sentenza di condanna e aggiunge la condanna al pagamento delle spese del grado e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

L’imputato ricorre in Cassazione e deduce la insussistenza di volontà plurioffensiva e contesta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare perché la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione il fatto che venivano comunque versate le somme di cui aveva disponibilità, anche se non coprivano l’intero importo mensile dell’assegno di mantenimento, stabilito in € 600,00.

L’imputato deduce di avere sempre corrisposto l’assegno, ma compatibilmente alle proprie possibilità economiche stante anche la necessità di mantenere il figlio avuto da una successiva relazione sentimentale.

Contesta, inoltre,  l’abnormità della pena irrogata perché superiore al massimo edittale della reclusione di un anno previsto per la fattispecie contestata e deduce che la  determinazione della pena non può essere giustificata dalla condotta plurioffensiva.

Infine, eccepisce la mancata concessione delle attenuanti generiche che la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere tenuto conto dello status di incensurato e del fatto che ha sempre dimostrato la volontà di adempiere nonostante un lavoro precario e l’obbligo di mantenere due famiglie.

Le censure sono inammissibili.

Il primo motivo è generico e aspecifico. Non è stata infatti dimostrata in giudizio l’impossibilità di adempiere dell’imputato per giustificare il mancato manenimento.

La seconda censura è infondata perchè finalizzata a contestare la pena della reclusione determinata in misura superiore al massimo edittale stante la pluralità dei beneficiari del mancato mantenimento, che ha dato vita a una pluralità di reati unificati da concorso formale.

La Suprema Corte ribadisce che “Le Sezioni Unite hanno chiarito che la condotta di omessa somministrazione di mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti in continuazione tra loro” (S.U n. 8413 del 20/12/2007).

Infondata anche la censura con cui si lamenta il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello ha ben motivato di non avere voluto concedere le attenuanti poiché l’imputato ha tenuto la condotta criminosa in modo non occasionale, bensì continuato nel tempo.

I Giudici d’Appello, inoltre, hanno tenuto conto della modalità dei fatti e delle intensità del dolo che hanno connotato la condotta del mancato mantenimento.

Infine, inammissibile la contestazione del pagamento della provvisionale a cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena per genericità.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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