Motociclo aggancia il pedone sul marciapiede (Tribunale Milano, Sentenza n. 2238/2023 pubblicata il 20/03/202).

Aggancia il pedone sul marciapiede il motociclista attraverso lo specchietto retrovisore e lo fa cadere a terra trascinandolo.

La danneggiata deduce che il 20.02.2023, alle ore 13.00, mentre camminava sul marciapiede, il motociclo Vespa che proveniva da tergo agganciava con lo specchio retrovisore la borsa a tracolla che pendeva sul fianco sinistro dell’attrice. Dopo essere trascinata in avanti per circa 4 metri, la donna cadeva a terra e sbatteva con la parte destra del proprio corpo, violentemente sulla carreggiata e sul bordo del marciapiede.

A causa dell’evento riportava “sindrome da spalla dolorosa con instabilità gleno omerale anteriore dx ribelle alle cure conservative”.

Si costituisce in giudizio la Compagnia d’Assicurazione la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto ex art. 2947, II comma, c.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea contestando in fatto e in diritto le pretese creditorie avanzate.

Preliminarmente il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta ex art. 2947 II comma c.c. Nella fattispecie trova applicazione il terzo comma della norma citata che prevede un più lungo termine per la prescrizione del diritto e che trova applicazione quando il fatto è considerato dalla legge come reato, quale, ad esempio, il reato di lesioni alla persona, e per tale reato sia prevista una prescrizione più lunga dei due anni. In questo caso all’azione civile si applicherà la prescrizione più lunga prevista ai fini penali. Inoltre vi è da aggiungere che quando uno stesso soggetto, in dipendenza del fatto-reato, abbia riportato contemporaneamente, danni alla persona e danni alle cose, può avvalersi del più lungo termine prescrizionale per esperire l’azione civile sia per i danni alla persona, che per i danni alle cose.

Ebbene, il fatto illecito allegato e dedotto da parte attrice è astrattamente riconducibile al reato di lesioni colpose, e dunque è applicabile la prescrizione di cui all’art. 2947, III comma, c.c.

Venendo all’an debeatur, l’art. 2054, comma I, c.c. pone a carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l’onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che “La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente”.

Ciò posto, sulla scorta delle emergenze processuali, la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all’art. 2054, I comma, c.c. non risulta superata.

L’attrice si trovava, all’uscita da scuola, sul bordo del marciapiede insieme ad altri compagni di scuola; improvvisamente da tergo sopraggiungeva la Vespa, che viaggiava sul margine destro della sua corsia di pertinenza, quasi a ridosso del marciapiede adiacente. Improvvisamente, o il manubrio, o lo specchietto retrovisore della Vespa si agganciava alla borsa a tracolla dall’attrice, pendente sul lato sinistro del corpo, e trascinava la giovane per qualche metro sino a farla cadere a terra.

I testi escussi hanno confermato tale dinamica dei fatti.

Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, anche tenuto conto della mancata comparizione del convenuto all’interrogatorio formale, non risulta provato né che il conducente del motociclo avesse fatto tutto il possibile per evitare l’evento lesivo, né un eventuale comportamento colposo tenuto dall’attrice tale da assurgere a causa da sé sola sufficiente a determinare l’evento lesivo.

Conseguentemente, viene accertata la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo nella causazione del sinistro occorso all’attrice.

Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti dall’attrice, il CTU ha accertato che, “per effetto del sinistro, l’attrice riportava “trauma contusivo mano gomito e spalla destra” come refertato dai sanitari dell’Ospedale; che a distanza di due anni dal sinistro, in data 27.2.2015, veniva eseguita RMN spalla destra dalla quale emergeva, invece, “modesta disomogeneità del t. sovra spinoso in sede inserzionale (tendinopatia), sublussazione acromio-claveare, modesta risalita craniale della testa omerale e sublussazione AC, modesta borsite sottoscapolare, nella norma il t. CLB ed il cercine glenoideo” e RMN polso eseguita il 25.8.2016 dalla quale emergeva “Modesto ispessimento disomogeneità, da fenomeni tendinosico-degenerativi, deficit del IV compartimento dorsale del polso (estensore comune delle dita ed estensore proprio dell’indice) con associata distensione fluida della relativa guaina come da fenomeni tenosinovitici. Coesiste modesta tenosinovite del III compartimento dorsale (estensore lungo del pollice). Non alterazioni di segnale di restanti t. estensori e dei flessori visualizzati. Nella norma la filiera carpale. Integre le articolazioni Radio-carpica, Radio-ulnare, carpo-metacarpale, metacarpo-falangee, ed Inter falangee prossimali e distali….”; che, a seguito di rivalutazione ortopedica, l’attrice si sottoponeva in data 11.01.2017 ad intervento chirurgico presso l’Ospedale Magioni di Lecco di “stabilizzazione gleno-omerale anteriore per plastica del tendine sovraspinato e capsulare, seguito dal posizionamento di tutore reggibraccio con fascione antirotazionale”…….”La lesione  della cuffia dei rotatori (CFR)” non risulta causalmente correlata con l’evento lesivo, in quanto “a fronte di un quadro clinico negativo per lesioni di spalla (come si evince dai certificati redatti dal dott. De Rossi), viene evidenziata strumentalmente una lesione della CFR della spalla destra a distanza di circa 2 anni dal trauma e clinicamente accertata a distanza di quasi 3 anni e mezzo. Ne consegue come quest’ultima non rispecchi i requisiti del criterio definitorio della causalità materiale (con particolare riferimento al criterio cronologico ed alla sindrome a ponte), rendendo la stessa non comprovatamente correlabile al sinistro per cui è causa”; che, dunque, è accertata la sola inabilità temporanea da suddividersi in giorni 15 (quindici) al 75%, giorni 15 (quindici) al 50% e giorni 30 (trenta) al 25% e “sulla base dei dati clinici acquisiti, della negatività del quadro sintomatologico e dell’obiettività osservata in sede di visita, nella norma a carico della mano e gomito destro, non si ritiene sussistano elementi per il riconoscimento di postumi permanenti”.

Il Tribunale condivide le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Ed infatti, anche all’esito delle osservazioni avanzate dal procuratore di parte attrice, il C.T.U. ha compiutamente ed esaurientemente risposto che “si segnala come la problematica non risieda sul riconoscimento della sussistenza della lesione in sé e per sé, poiché la stessa è ampiamente comprovata dall’intervento chirurgico, bensì nella sua correlazione causale con un evento occorso 2 anni prima (20.2.2013) dell’accertamento RMN (27.2.2015) e 4 anni prima del suo trattamento (11.1.2017). Di fatto, non risulta che la paziente, in tale lasso di tempo, si sia sottoposta a valutazioni cliniche che possano correlare causalmente il reperto RMN prima, e chirurgico poi, con l’evento per cui è causa e non ad altro evento, ovvero a quella stessa patologia a genesi naturale segnalata dal legale nelle proprie Osservazioni.

Oltre a ciò, dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio si evince che successivamente agli accertamenti avvenuti tra febbraio e aprile 2013, nell’immediatezza dell’evento, non risultano successivi controlli ortopedici, o esami diagnostici svolti dall’attrice.

La RMN Spalla DX, dalla quale si evince la complessa lesione lamentata in giudizio, è stata eseguita nel febbraio 2015, due anni dopo il sinistro. Difetta –come anche evidenziato dal CTU- , il criterio cronologico e di continuità fenomenica per la valutazione medico-legale di sussistenza del nesso eziologico tra lesioni fisiche e sinistro.

A tal proposito il Tribunale rammenta che, in ambito medico-legale, l’accertamento peritale si fonda sostanzialmente sul rispetto di una serie di criteri metodologici, in particolare il criterio cronologico che verifica la congruità temporale fra epoca di intervento della causa lesiva e momento di comparsa dei relativi effetti, il criterio topografico che verifica la corrispondenza di sede, il criterio di idoneità del vis lesiva qualitativa e quantitativa che valuta se l’agente lesivo è qualitativamente e quantitativamente sufficiente a causare il danno in analisi e il criterio di continuità fenomenica che verifica, in successione logica e cronologica, delle manifestazioni cliniche (quindi dei sintomi) della causa lesiva, tenuto conto, non solo delle caratteristiche di decorso della patologia indotta, ma anche delle connotazioni di eventuali fattori causali patogeni che intervengano o si sovrappongano all’abituale quadro clinico.

Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, viene ritenuto equo liquidare la somma di euro 2.597,75, per la sola inabilità temporanea.

Respinto il ristoro del danno patrimoniale, a titolo di spese mediche, poiché inerenti trattamenti fisioterapici, controlli ortopedici ed esami strumentali riferiti alla patologia della spalla, non correlata al sinistro.

Avv. Emanuela Foligno

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