Ecco le modifiche su multe e atti giudiziari introdotte dalla legge di bilancio alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta della L. 890/1982

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto modifiche rilevanti in merito a multe e atti giudiziari relativamente alla disciplina delle notificazioni a mezzo posta.

È il comma 461 a occuparsi di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all’articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Nonché di assicurare, a decorrere dall’anno 2018, l’effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti e l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta.

Il tutto a tutela della funzionalità dell’amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, per le notificazioni penali, civili, amministrative e relative al Codice della Strada.

Tali obiettivi si concretizzano in modifiche alla legge n. 890/1982.

Questa disciplina le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di multe e atti giudiziari.

Ma ecco le modifiche introdotte.

Il servizio di notifica degli atti giudiziari, stabilisce la legge, potrà essere svolto anche da operatori postali privati, purché in possesso dell’apposita licenza e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Inoltre, i moduli utilizzati per la notifica e le buste verdi dovranno essere conformi al modello approvato dall’AGCOM.

Ancora: il personale addetto ai servizi di notificazione a mezzo posta di multe e atti giudiziari, anche se effettuate da privati, dovrà rivestire la qualifica di pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull’avviso di ricevimento e sul piego dovranno esservi indicazioni più precise.

Infatti, andranno indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l’ufficio giudiziario.

Questo a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all’ufficiale giudiziario.

Laddove il mittente non sia gravato dall’obbligo di cui al periodo precedente potrà sempre indicare un indirizzo P.E.C. ai fini della trasmissione della copia dell’avviso di ricevimento.

L’operatore postale, secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, dovrà consegnare il piego nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito).

Qualora invece non sia possibile la consegna personale al destinatario, il piego sarà consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui. Il tutto purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In assenza di tali persone, il piego potrà essere consegnato al portiere dello stabile, tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.

La legge chiarisce poi che l’avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna dovranno essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego.

Se poi la consegna è effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dovrà essere seguita, su entrambi i documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario. Se poi si tratta di un familiare, occorre l’aggiunta dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.

Verranno poi apposti data e firma sull’avviso di ricevimento che si restituirà subito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

In caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione, invece, la prova della consegna sarà fornita dall’addetto alla notifica.

E se il destinatario è assente o si rifiuta di ricevere il plico?

Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, cioè se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone menzionate, il piego sarà depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Inoltre, in caso di rifiuto del destinatario o delle persone alle quali può farsi la consegna di firmare l’avviso di ricevimento (pur ricevendo il piego) l’operatore postale ne farà menzione sull’avviso di ricevimento.

A quel punto, dovrà indicare se trattasi di persona diversa dal destinatario, nome e cognome del “rifiutante”, nonché la sua qualità.

Affinché poi possa essere ritirata la corrispondenza inesitata, la legge chiarisce che l’operatore postale di riferimento dovrà assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza. O, in alternativa, di diverse modalità di consegna, secondo criteri e tipologie definite dall’AGCOM.

L’operatore postale dovrà, inoltre, dare notizia al destinatario della tentata notifica del piego. Ciò avverrà mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questo, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d’ingresso. Oppure, immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.

La notificazione si darà per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del previsto termine di dieci giorni.

Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, senza il ritiro, l’avviso di ricevimento sarà, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente.

La restituzione al mittente avverrà trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato. A eccezione dell’indicazione che, in tal caso, sarà “non ritirato entro il termine di sei mesi”.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull’avviso di ricevimento o sia incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull’avviso stesso.

In caso di smarrimento del piego o dell’avviso di ricevimento di multe e atti giudiziari la legge previsa che l’operatore postale incaricato corrisponderà un indennizzo nella misura prevista dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invece, ove ad essere smarrito sia l’avviso di ricevimento, non spetterà alcuna indennità all’interessato.

Se il mittente ha indicato un indirizzo P.E.C., l’operatore formerà una copia per immagine su supporto analogico dell’avviso di ricevimento.

Inoltre provvederà, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere tale copia al mittente con modalità telematiche.

In alternativa, l’operatore postale trasmetterà l’avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico.

L’originale dell’avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l’operatore postale, dove il mittente potrà ritirarlo.

 

 

 

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