Ai fini del risarcimento da nascita indesiderata ricade sul genitore l’onere di dimostrare che, laddove informato di una anomalia fetale, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza

“In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza – ricorrendone le condizioni di legge – ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale”.

Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 11123/2020 pronunicandosi sul ricorso presentato dai genitori di un minore contro la decisione dei giudici del merito di rigettare la domanda di risarcimento avanzata nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in relazione ai danni loro cagionati dalla omessa tempestiva diagnosi e rappresentazione alla gestante delle gravi malformazioni che presentava il feto, così impedendo alla stessa di autodeterminarsi esercitando il diritto ad interrompere la gravidanza.

La Corte territoriale, in particolare, richiamando i principi enunciato dalla Cassazione, aveva ritenuto che mancasse la prova, gravante sui genitori, della scelta abortiva che la donna avrebbe compiuto, ove avesse conosciuto la malformazione.

Così come mancava la prova del presupposto legale di esercizio di tale diritto, ossia della esistenza di un rischio di un grave pericolo per la vita della donna in conseguenza del parto, ovvero di un grave pericolo per la salute fisica o psichica della stessa, come richiesto dall’art. 6 della Legge n. 194/1978.

Nell’impugnare la decisione di appello i ricorrenti eccepivano che il Giudice di merito avrebbe dovuto, invece, desumere la volontà di abortire dalle convinzioni etiche della donna, dalle condizioni economico-sociali della famiglia, nonché dalla gravissima malformazione del feto: circostanza quest’ultima idonea anche a desumere la esistenza di un grave pericolo per la salute psichica della donna.

Ma la Suprema Corte ha confermato la correttezza del giudizio del Collegio territoriale, che aveva evidenziato come non fosse stata raggiunta la prova presuntiva, “in assenza di qualsiasi allegazione di specifici fatti storici idonei a fondare la prova logica, ovvero anche l’onere di contestazione della controparte, convergendo a tale conclusione sia la mancanza di alcuna presa di posizione da parte della gestante pur quando si era posto il dubbio – nel referto ecografico del secondo trimestre – della assenza di un arto superiore”.

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