La Corte di Cassazione ha definitivamente assolto l’imputato dall’accusa di adescamento di minorenni, per aver rivolto degli apprezzamenti ad una ragazzina quasi quindicenne

La vicenda

La Corte di Appello di Trieste aveva confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione, pronunciata in primo grado a carico dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 609 undecies cod. pen. perché “allo scopo di commettere atti sessuali, adescava una minore infraquattordicenne affiancandola mentre era alla guida della sua autovettura facendole degli apprezzamenti”.

Per la cassazione della sentenza l’imputato ha proposto ricorso, deducendo l’errata applicazione della legge penale per difetto dell’elemento oggettivo, non essendo stata posta in concreto alcuna condotta adescatrice. In particolare, gli apprezzamenti formulate dal ricorrente non avrebbero avuto alcuna portata lusinghiera ai sensi dell’art. 609 undecies cod. pen., come tali inidonee a carpire concretamente e subdolamente la fiducia della minore. In altre parole, non vi sarebbe stato alcun intento delittuoso, tanto più che tutto si era svolto nel giro di pochi secondi.

La pronuncia della Cassazione

Il ricorso è stato accolto perché fondato. La Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale sentenza n. 50339/2019) ha ricordato che “con riguardo ad atti sessuali nei confronti di minorenni essi integrano il predetto ultimo reato – al di fuori della particolare ipotesi, qui non ricorrente, di cui al comma 1 n. 2 del medesimo articolo 609 quater cod. pen. – solo allorquando la persona offesa non abbia compiuto i quattordici anni di età”. Consegue, come ha già precisato la giurisprudenza, che una condotta pur eventualmente riconducibile al concetto di adescamento di cui all’art. 609 undecies cod. pen. commessa al fine, che non è illecito al di fuori delle ipotesi considerate dall’art. 609 quater primo comma n. 2 cod. pen., di avere rapporti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni (quale è la ritenuta persona offesa nel caso in esame) non integra gli estremi del delitto in esame (Sez. 3, n. 23173 del 15/02/2018).

Nel caso in esame, nonostante l’imputato avesse dedotto più volte l’assenza della finalità di perseguire «uno dei reati sessuali espressamente richiamati dall’art. 609 undecies cod. pen.» la corte non aveva rilevato la peculiarità del caso concreto alla luce della suesposta portata della norma incriminatrice di riferimento, limitandosi a sostenere una indistinta finalizzazione verso reati sessuali con la persona offesa, rispetto alla quale, per quanto detto e tenuto conto che al momento del fatto la stessa aveva già compiuto i 14 anni, lo scopo della realizzazione del reato ex art. 609 quater cod. pen., come contestato nel capo di imputazione, non era all’evidenza concretamente evincibile.

Per queste ragioni la sentenza è stata annullata senza rinvio non essendo il fatto previsto dalla legge come reato.

La redazione giuridica

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