Paraplegia conseguente a catetere epidurale (Cassazione civile sez. III, 28/02/2023,  n.5970).

Paraplegia come conseguenza di posizionamento di catetere epidurale.

I congiunti della paziente lamentano responsabilità sanitaria nei confronti della Struttura sanitaria per il riposizionamento di un catetere epidurale cui seguiva lesione del midollo spinale con conseguente paraplegia – che rendevano impossibile compiere anche le terapie necessarie per una recidiva tumorale, in forza della quale decedeva.

Il Tribunale dichiarava la responsabilità della Struttura e di uno dei due Medici convenuti, condannandoli in solido a risarcire oltre novecentomila euro.

La Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, diminuiva l’entità della condanna, riducendo la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla de cuius in un totale di Euro 56.458,50 e il danno da lesione del rapporto parentale rispettivamente in Euro 30.000 e in Euro 18.000.

I congiunti impugnano la decisione in Cassazione lamentando la quantificazione del danno iure hereditatis, per essere dapprima liquidata in base alle tabelle milanesi e poi ridotta proporzionalmente al tempo di effettiva sopravvivenza della paziente. Osservano i ricorrenti che non sussisterebbero norme specifiche sulla liquidazione del danno iure hereditatis quando il danneggiato decede anteriormente alla liquidazione stessa per una causa indipendente, e richiamano Cass. sez. 3, 23 gennaio 2014 n. 1361, per cui i criteri da seguire nella liquidazione del danno non patrimoniale dovrebbero essere adeguatezza e proporzionalità, in considerazione a tutte le circostanze concrete: e nel caso in esame sarebbe impossibile non tenere in conto la “estrema gravità degli esiti dell’evento lesivo” subito dalla de cuius, la quale “è innegabile che se non fossero avvenute le complicanze del ricovero… avrebbe potuto sopravvivere molti più anni rispetto ai 18 mesi intercorsi dall’evento lesivo alla morte”.

Secondo la tesi dei ricorrenti, la paziente aveva già superato i fatidici cinque anni di sopravvivenza della pregressa neoplasia, e sottoponendosi ad ulteriori cicli di chemioterapia avrebbe potuto “sopravvivere per altri anni”, come dimostrerebbe pure il fatto che, pur non avendo subito la necessaria chemioterapia in quanto paraplegica a causa dell’errore medico, era sopravvissuta per diciotto mesi.

Pertanto, sempre secondo i ricorrenti, “se non è possibile affermare che la morte… è sopraggiunta direttamente per il fatto illecito che ha prodotto la paraplegia, è altrettanto possibile affermare che l’evento morte è comunque riconducibile alla patologia causata da tale illecito”. Inoltre, non sarebbe accettabile “una disparità di trattamento (in peius) per coloro che muoiono prima della sentenza, rispetto a tutti coloro che invece sopravvivano alla pronuncia che liquida danno”, in tal modo divenendo “più vantaggioso procrastinare il più possibile il momento del risarcimento”.

In altri termini, l’aspettativa di vita della paziente sarebbe stata ridotta dalla paraplegia, onde il danno non doveva essere ancorato alla vita, come effettuato dalla Corte di Appello di Ancona, bensì all’aspettativa di vita, semmai ridotta per la sussistenza della malattia, come correttamente effettuato dal Giudice di prime cure.

La Suprema Corte, per quanto concerne il primo motivo, rileva che riguardo alla connessione tra la paraplegia e la morte per cancro, deve essere corretta la decisione del giudice di merito.

Sulla durata concreta della vita posteriore all’illecito, il motivo trova ostacolo in una giurisprudenza consolidata, il cui insegnamento è nettamente a favore della scelta del giudice d’appello.

Nel caso in cui il decesso sopravvenga per una causa non ricollegabile all’illecito in relazione al quale viene chiesto il risarcimento del danno biologico: “In tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto“.

Il giudice d’appello ha riconosciuto che il danno è derivato da grave lesione del rapporto parentale “come correttamente delineato dal primo giudicante”, per poi affermare che la sua liquidazione – in base alle tabelle di Milano del 2018 – deve espletarsi tenendo conto per la figlia della de cuius, “della grave compromissione del rapporto parentale anche in considerazione della stabile convivenza con la madre e degli oneri di assistenza sulla stessa gravanti sino alla morte della seconda” e per il figlio, “della grave compromissione della relazione con il genitore”, nonché “per entrambi del limitato periodo di durata di tale compromissione”. Di qui la quantificazione nella misura di Euro 30.000 per la figlia e di 18.000 per il figlio.

I criteri valutativi sono stati chiaramente indicati dalla Corte territoriale. Essa ha qualificato il danno quale derivante “da grave lesione del rapporto parentale” – come lo aveva qualificato il primo giudice -, e ha poi indicato come criterio, la gravità della compromissione per la relazione con la madre, aggiungendo come ulteriori specifici criteri per la figlia pure la stabile convivenza e gli oneri di assistenza, nonché individuando come criterio complessivo quello temporale – il “limitato periodo di durata di tale compromissione”.

Ne deriva che la Corte territoriale ha effettuato tale accertamento senza violare i canoni delle tabelle, collocandosi in modo congruo rispetto a quelle adottate e dunque non incorrendo nella violazione dell’art. 1226 c.c..

In conclusione, il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui o chiamaci al 800 332 771

Leggi anche:

Processo infettivo contratto in Terapia Neonatale Intensiva

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui