La Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni sulla pensione di anzianità per gli avvocati in relazione alla cancellazione dall’albo

La corresponsione della pensione di anzianità per gli avvocati è subordinata alla cancellazione dall’albo? Sul punto ha fornito delle importanti precisazioni la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29780/2017.
Per i giudici, la pensione di anzianità per gli avvocati spetta solo a chi si è cancellato dall’albo professionale.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, un avvocato ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità. L’uomo riteneva maturati i requisiti pensionistici derivanti dalla somma i contributi versati all’INPS e alla Cassa Forense, anche se ancora iscritto all’Albo.
Il giudice di prime cure ne ha respinto la domanda. La Corte d’appello ha poi confermato la sentenza di primo grado motivando la decisione come segue.

Per la Corte, poiché l’art. 3 della legge n. 576/1980 subordina la corresponsione della pensione di anzianità alla cancellazione dall’albo e questi risultava ancora iscritto, la pensione non poteva essergli corrisposta.

L’avvocato ha pertanto deciso di ricorrere in Cassazione. A suo avviso, non era stata presa in considerazione la questione della illegittimità della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa forense n. 279 del 23 giugno 2006 alla luce del D.Lgs. n. 42 del 2006.
Il ricorrente ha precisato di aver domandato il diritto alla pensione totalizzata e non a quella di anzianità maturata presso la Cassa Forense.
È quest’ultima, infatti, che esige la cancellazione dall’albo professionale (art. 3 della legge n. 576 del 20 settembre 1980).

Gli Ermellini, tuttavia, hanno osservato quanto segue.

“Il contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie di cui si discute è costituito dal D.Lgs. n. 42 del 2006, e dalla L. n. 576 del 1980, art. 3; in particolare, vi è contrasto sulla individuazione delle concrete modalità di completamento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di anzianità in favore dell’avvocato che intenda avvalersi della totalizzazione di due periodi contributivi costituiti l’uno presso l’Inps e l’altro presso la Cassa forense. In altri termini, va verificato se la totalizzazione della diversa contribuzione versata incida anche sulla condizione specifica della cancellazione dagli albi richiesta dalla normativa professionale”.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo.
“Deve, quindi, disattendersi la tesi sostenuta dal ricorrente – affermano i giudici – secondo cui il D.Lgs. n. 42 del 2006, avrebbe introdotto sostanzialmente una nuova fattispecie di trattamento pensionistico di anzianità con l’effetto, nel caso di specie, di far venir meno l’obbligo di cancellazione dagli albi professionali previsto dalla disposizione in tema di pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (L. n. 476 del 1980, art. 3)”.

Tale disposizione prevede che “la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa”.

Ebbene, per i giudici, la corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente’ (…) Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità”.
 
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