Accolto il ricorso dell’Inps contro il riconoscimento a una cittadina del diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità va inclusa nel meccanismo delle finestre mobili di cui all’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 15626/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione con cui i Giudice del merito avevano riconosciuto a una cittadina il diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui alla normativa richiamata.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che la mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l’applicazione alla pensione anticipata d’invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, costituisca la chiara volontà del legislatore di evitare a tali soggetti svantaggiati, esentati dall’elevazione del limite di età per la pensione di vecchiaia, un ulteriore ritardo nella liquidazione della pensione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, l’Istituto previdenziale contestava la “Violazione dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122”, propugnando un’interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative “finestre” di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli “specifici ordinamenti” dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi.

La Suprema Corte, nel giudicare fondato il motivo di doglianza ha evidenziato come, in base alla giurisprudenza di legittimità, l’art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 10 gennaio 2012, non fosse applicabile al caso in esame, atteso che “l’intervento modificativo riguarda esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità”.

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