Il danno da perdita di chances subito dal lavoratore a causa dell’infortunio deve essere valutato con riferimento alla maggiorazione di stipendio perduta

Nella valutazione del danno subito dal lavoratore per perdita di chances derivante dalla mancata adibizione – in seguito all’infortunio subito – al lavoro notturno, maggiormente retribuito rispetto a quello diurno, il giudice deve considerare se e in che misura il lavoratore sarebbe stato adibito a tale lavoro in assenza di infortunio.

Così la Sezione lavoro della Suprema Corte (sez. Lavoro, Ordinanza n. 2020 del 26 gennaio 2018).  

Un lavoratore, in seguito ad un infortunio sul lavoro, citava in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo il risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e patrimoniale, soprattutto in considerazione della perdita di chances, in relazione alla maggiorazione che prima percepiva attraverso lo svolgimento di turni notturni, turni a cui non era stato più adibito dopo l’infortunio.

Il Tribunale accoglieva il ricorso e successivamente la Corte d’Appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado ritenendo che rientrasse nell’organizzazione imprenditoriale stabilire e modificare i turni, posto che nulla avrebbe impedito al datore di lavoro di adibire nuovamente il lavoratore in futuro ai turni notturni.

Il lavoratore propone ricorso per Cassazione lamentando l’omesso accertamento del nesso di causalità tra l’infortunio e l’adibizione al lavoro notturno.

Gli Ermellini ribadiscono che in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere  “i danni derivanti da perdita di chances che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta”.

Ciò premesso viene rilevato che le motivazioni dei Giudici di merito relative all’esclusione del nesso di causalità risultano errate poiché fondate su un «parametro astratto», ossia l’oggettiva possibilità da parte del lavoratore di svolgere il lavoro notturno, nonostante l’infortunio, in un momento successivo ed il potere organizzativo del datore di lavoro in ordine alla predisposizione dei turni.

I Giudici di merito avrebbero dovuto fondare la decisione in base alle circostanze concrete, ossia  in base al grado di probabilità in ordine alla adibizione (e con quale frequenza) del lavoratore al lavoro notturno, ove l’infortunio lavorativo non si fosse verificato.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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