Confermata la condanna dell’azienda farmaceutica per il problemi alla respirazione e ai muscoli sviluppati da un medico che aveva fatto uso di un farmaco anticolesterolo, poi ritirato dal commercio

Condanna definitiva in Cassazione per la casa farmaceutica Bayer, che dovrà risarcire i danni alla salute provocati dal farmaco anticolesterolo Lipobay – ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 – a un medico veneziano che nel 1999 aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi alla respirazione e ai muscoli, con conseguenti ricoveri. La cifra del risarcimento non è tuttavia nota.

I Giudici del Palazzaccio – con la sentenza n. 12225/2021 – hanno escluso che il bugiardino fosse sufficientemente chiaro ad informare dei rischi correlati all’assunzione del farmaco definito “dannoso e difettoso”.

La difesa dell’azienda tedesca aveva impugnato il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato i danni non patrimoniali al camice bianco, che – come riporta l’Ansa – aveva sviluppato la “miopatia dei cingoli” in seguito all’assunzione del prodotto del quale era venuto a conoscenza tramite gli informatori scientifici della società farmaceutica.

Per la Suprema Corte, tuttavia, i giudici del merito avevano correttamente ravvisato – sulla base dell’espletata CTU – “l’esistenza nella specie della difettosità del farmaco al momento della relativa commercializzazione a cagione del principio attivo (cerivastatina) in esso contenuto, determinante l’accentuato rischio di malattie del muscolo rispetto a dosi equipollenti di altre statine, e, pertanto, una minore sicurezza del medesimo rispetto ad altri farmaci della stessa categoria (ipocolesterolemizzanti)”.

Gli Ermellini hanno inoltre rilevato che il ritiro del farmaco dal commercio, “pur se volontario, depone invero per la violazione del principio di precauzione anteriormente all’immissione in commercio”, costituendo il ravvedimento solamente una attenuante.

Per quanto riguarda il bugiardino, la Cassazione sottolinea che il foglietto illustrativo dei farmaci non deve sostanziarsi “in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto”. E’ invece “necessaria” una “avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell’indicato pericolo in conseguenza dell’utilizzazione del prodotto bensì effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonché di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio”. Il consumatore sarà chiamato a rispondere di concorso di colpa nel caso “di sottovalutazione o abuso del farmaco”. 

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