“A giudizio dello scrivente, invero, le considerazioni medico-legali dei consulenti del PM. non risultano attendibili in quanto viziate da difetti metodologici (la ricostruzione del dott. M.  e del Dott.C.  è, infatti, fondata su sospetti ed illazioni che non hanno trovato conferma in elementi probatori certi ed univoci) e logico-motivazionali (come si dirà nel prosieguo, alcune affermazioni del consulenti dell’accusa appaiono contraddittorie e poco coerenti).
Tali affermazioni non hanno trovato riscontro probatorio di natura documentale o dichiarativa e devono, pertanto, essere relegate nel campo delle ipotesi. Né sul punto appaiono dirimenti i riferimenti scientifici riportati dai consulenti del P.M. a supporto delle proprie conclusioni, trattandosi, secondo quanto concordemente sostenuto dai consulenti delle difese, di riferimenti piuttosto datati e neppure pubblicati nella letteratura scientifica internazionale.”

Queste parole così chiare, univoche e dure rispetto alla condotta di due consulenti, non sono contenute in un’atto di parte, bensì sono contenute in una sentenza. Con queste parole il Dott. G. della IX Sezione Dibattimentale Penale del Tribunale di Roma ha assolto “perché il fatto non sussiste” dalla gravissima accusa di provocato aborto la Dott.ssa F. S. (per lei si ipotizzava un grave errore di diagnosi) e altri due medici (che avevano eseguito una laparoscopia diagnostica con asportazione corpo luteo).

Beh, questa sentenza non poteva che entrare di diritto nella rubrica Io Polemico che mi pregio di scrivere e penso che questo articolo dovrebbe far parte anche della rubrica “dalla parte dei medici” in quanto è una sentenza di assoluzione piena legata all’amore per la vera Giustizia e che evidenzia volontà del Giudice di raggiungere un preciso scopo: ricercare la verità. Oltre 30 pagine di sentenza per giungere al risultato che già ex ante rappresentava l’unica evidenza documentale: inesistenza del nesso di causa tra il danno lamentato dai querelanti (aborto) e l’operato dei sanitari!

Certo è imbarazzante per il PM aver accolto le contraddittorie conclusioni dei suoi periti e venir smentito così platealmente. Una riflessione in merito andrebbe fatta da tutte le parti, dai querelanti ai giudici, passando soprattutto dai consulenti. E’ un discorso fatto già nel mio articolo del 27 Agosto a riguardo delle proposte dell’Accademia per una ideale legge sul rischio clinico: i periti rappresentano l’anello debole del contenzioso medico legale. Questo non significa che non esistono consulenti adeguati a questo ruolo, ma che ne esistono in un numero piccolo in termini percentuali rispetto alla totalità degli iscritti agli albi dei vari tribunali d’Italia. Si ribadisce dunque la necessità di regole nuove per i periti come già proposto su queste pagine:

  • Pesanti pene per l’inadeguato svolgimento dell’incarico che rappresenta un comportamento colposo da inquadrarsi non solo come colpa grave così come previsto dall’art. 64 cpc, ma anche come colpa lieve (oltre alle fattispecie di falsa perizia o falsa rappresentazione dei fatti);
  • Trasformare l’albo dei periti e consulenti tecnici d’ufficio in albi costituiti esclusivamente da professionisti di alta competenza tecnica in rapporto di esclusività lavorativa con l’Amministrazione della Giustizia. Ciò garantirebbe il lavoro adeguato per tutti gli iscritti e il rispetto dei termini indicati dai giudici nel deposito delle relazione.

Il tutto si trasformerebbe in un “sistema giustizia” che garantirebbe tutte le parti, attori e convenuti, che risparmierebbe qualsiasi modifica all’attuale struttura giuridica del contenzioso medico legale in quanto gridare alla riforma storica com’è stato fatto nei giorni storici per il preponderante motivo di aver:

  • Capovolto l’onere della prova dai medici dipendenti al paziente;
  • Aver così ridotto il tempo di prescrizione a 5 anni dagli ordinari 10 del rapporto contrattuale;
  • Aver obbligato ad assicurarsi i medici e le strutture e non le assicurazioni ad assicurare

rappresenta solo un’ipotesi di grande progetto strutturale che nel suo seno coltiva i germi della malagiustizia. E questo per vari motivi:

  1. Si ritiene GIUSTO il criterio della vicinanza della prova;
  2. Si ritiene GIUSTO il concetto di “contatto sociale”
  3. Si ritiene GIUSTO pretendere professionalità e Passione da tutti gli attori del contenzioso ed in primis dai periti oltre che dai Giudici e dai pazienti;
  4. Si ritiene GIUSTO il concetto di “consapevolezza del fatto illecito” da cui far scattare il termine di inizio della prescrizione (che comunque rimarrebbe anche in questa proposta di legge quasi inconcludente).

Certo questo non significa che nulla di buono è contenuto in tale disegno di legge (vedi la chiamata diretta della assicurazioni, vedi l’obbligatorietà della consulenza tecnica preventiva, vedi il fondo garanzia delle vittime degli eventi avversi, vedi l’obbligo della collegiale composta da medico legale e specialista della materia), ma si ritiene ancora una volta una possibile trovata non geniale del legislatore. Ma il Parlamento necessitava veramente della Commissione Guido Alpa visto che i contenuti della proposta si rifanno quasi esclusivamente alle conclusioni della sentenza del giudice Gattari?

Per finire un aspetto importante di questo Io Polemico di oggi. Questa sentenza riassume due grossi filoni:

  • Giurisprudenziale: causalità giuridica
  • Medico Legale: causalità materiale

ossia, rappresenta un “saggio giuridico e medico legale” per gli addetti ai lavori (medici e avvocati – anche quelli giovani) ed ecco perché si ritiene di allegarla a questo personale commento in quanto nel suo seno presenta importanti passaggi logico-razionali e giuridici.

Per finire mi piace inserire una piccola “zizzania”: esiste un solo aspetto non considerato dal Giudice relatore, ma questo lo lascio all’attenzione degli avvocati e dei medici legali.

Ringrazio l’avvocato Gianluca Mari, difensore della dr.ssa F.S., di aver posto alla mia attenzione tale sentenza e il Giudice relatore per aver dato lezioni di logica giuridica smascherando le inefficienze dei periti del PM.

Dr. Carmelo Galipò

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Sentenza Penale GIP

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