In materia di infortunio sul lavoro si applica la regola contenuta nell’art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni (Tribunale di Oristano, Sez. lavoro, sentenza n. 239 del 22 dicembre 2020)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail deducendo di avere subito un infortunio sul lavoro il  3 marzo 2016 mentre scendeva da una scala  in occasione delle operazioni di scarico delle mattonelle esposte su una parete di esposizione in corso di realizzazione con altri operai.

La caduta provocava al lavoratore distorsione e contusione del ginocchio sx  e in data 4.05.2016 lo stesso veniva ricoverato presso una Casa di Cura per eseguire intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, cui seguiva il periodo di riabilitazione.

Si costituisce in giudizio l’Inail eccependo il mancato diritto alla prestazione assicurativa in quanto l’infortunio sul lavoro lamentato dal lavoratore non trovava riscontro con la documentazione medica in atti.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale, prove testimoniale e CTU Medico-Legale.

All’esito della fase istruttoria la domanda del lavoratore viene ritenuta fondata.

E’ onere del lavoratore, ribadisce il Tribunale, fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla pronunzia della Corte Costituzionale n. 179/1988  e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In materia di infortuni sul lavoro, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art.41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.

Dall’istruttoria esperita viene accertato il nesso causale tra la prestazione lavorativa svolta dal danneggiato e l’infortunio intervenuto che ha determinato danni alla salute.

Difatti, le prove testimoniali confermano che l’infortunio si è verificato il giorno 3 marzo 2016 durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, pertanto, è del tutto evidente l’idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal lavoratore.

La CTU così ha concluso:  “in seguito al presunto infortunio, avvenuto in data 04.03.16, abbia riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. In considerazione delle conclusioni a cui è giunto il collaboratore del CTU lo scrivente ritiene – con elevato grado di probabilità scientifica – che il trauma al ginocchio sinistro riportato dal ricorrente in data 03.03.16 abbia determinato le lesioni legamentose descritte nella RMN del 07.03.16. Ad avviso dello  scrivente, sulla base delle tabelle milanesi il danno biologico residuato al lavoratore corrisponde complessivamente al 7% (sette per cento) utilizzando, in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia i seguenti codici tabellari:  277 [Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare)] per la lesione distrattiva parziale del legamento collaterale mediale attribuendo il 2% (due per cento); 279 [Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati, non operata] per la lesione subtotale, di alto grado, del legamento crociato anteriore operata attribuendo il 5% (due per cento) “.

Il Tribunale fa proprie le conclusioni della Consulenza e ritiene sussistenti i requisiti di cui all’art. 13, comma II, D.Lgs. 38/2000.

Pertanto, l’Inail viene condannata alla corresponsione in favore del lavoratore  dell ‘invalidità temporanea assoluta di giorni 40, delle spese mediche, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (ai sensi dell’articolo art. 7 della  Legge n. 533/1973) e sino al saldo effettivo, oltre alle spese di lite e di C.T.U.

Avv. Emanuela Foligno

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